The Project Gutenberg EBook of Costituzione della Repubblica Italiana e
Statuti Costituzionali del Regno d'Italia, by Anonymous

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Title: Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

Author: Anonymous

Release Date: July 9, 2007 [EBook #22025]

Language: Italian

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*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ***




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    COSTITUZIONE
    DELLA
    REPUBBLICA ITALIANA

    E

    STATUTI COSTITUZIONALI
    DEL
    REGNO D'ITALIA.




    COSTITUZIONE
    DELLA
    REPUBBLICA ITALIANA.



TITOLO PRIMO.

_Della repubblica italiana._



ARTICOLO PRIMO.

La religione cattolica apostolica romana  la religione dello stato.

2.

La sovranit risiede nell'universalit dei cittadini.

3.

Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e
comuni.




TITOLO II.

_Del diritto di cittadinanza._


4.

Ogni figlio di un cittadino, purch dimori nel territorio della
repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo
nel territorio della repubblica una propriet fondiaria, ovvero uno
stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette
anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la
naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza
insigne nel territorio della repubblica, o un'abilit straordinaria
nelle scienze od arti, ancorch meccaniche, o finalmente servigi
importanti resi alla repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima
che sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell'et minorile, quello della propriet
necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per
le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini
descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni
costituzionali.




TITOLO III.

_Dei collegi._


10.

Tre collegi elettorali, cio il collegio dei _possidenti_, quello de'
_dotti_ e quello de' _commercianti_, sono l'organo primitivo della
sovranit nazionale.

11.

Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni
biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della
consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e
di cassazione, e i commissarj della contabilit. Le loro sessioni non
durano pi di 15 giorni.

12.

Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.

13.

La seduta d'ogni collegio non  legittima senza l'intervento di pi
d'un terzo de' suoi membri.

14.

Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno
di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine
da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi
allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15.

Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli
articoli 109, 111 e 114.

16.

Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che
loro vien proposta dalla consulta di stato.

17.

I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono
eletti a vita.

18.

Si cessa d'esser membro de' collegi, 1. per fallimento doloso legalmente
provato; 2. per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal
proprio collegio senza legittima causa; 3. per servigio accettato presso
d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4. per
assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo;
5. finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di
cittadinanza.

19.

Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il
processo verbale della sua seduta.




TITOLO IV.

_Del collegio de' possidenti_.


20.

Il collegio de' possidenti  composto di 300 cittadini scelti fra
tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una
rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi
dieci anni  in Milano.

21.

Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per
lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila
abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

22.

Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della
rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una
lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.

23.

In ogni sessione il collegio completa s medesimo sugli stati di
possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.

24.

Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.

25.

Forma a maggiorit comparativa de' voti una lista tripla per
l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta
alla censura.




TITOLO V.

_Del collegio de' dotti_.


26.

Il collegio de' dotti  composto di 200 cittadini scelti fra gli
uomini pi celebri in ogni genere di scienze o di arti liberali e
meccaniche, od anche fra' pi distinti per dottrina nelle materie
ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed
amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni  in Bologna.

27.

In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla
de' cittadini forniti de' suddetti requisiti, sulla quale la censura
rimpiazza i posti in esso vacanti.

28.

Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura.

29.

Forma a maggiorit comparativa de' voti una lista dupla per l'elezione
de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla
censura.




TITOLO VI.

_Del collegio de' commercianti_.


30.

Il collegio de' commercianti  composto di 200 cittadini scelti fra i
negozianti pi accreditati, e i fabbricatori pi distinti per
l'importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni
 in Brescia.

31.

In ogni sessione il collegio si completa coll'appoggio de' lumi che ha
diritto di domandare al governo.

32.

Sono comuni a questo collegio gli articoli 28 e 29.




TITOLO VII.

_Della censura_.


33.

La censura  una commissione di 21 membri, nominata da' collegi nel
modo e nella proporzione indicata agli articoli 24 e 28. La sua
residenza pei primi dieci anni  in Cremona.

34.

Si aduna necessariamente non pi tardi di cinque giorni dopo le
sessioni de' tre collegi.

35.

Non ist raccolta pi di dieci giorni, e le sue sedute non sono
legittime senza l'intervento almeno di 17 de' suoi membri.

36.

Sulle liste de' tre collegi elegge agl'impieghi costituzionali
indicati all'articolo 11 alla pluralit assoluta de' voti.

37.

Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi,
pure con pluralit assoluta.

38.

Elegge ai posti vacanti nel collegio dei dotti, come all'articolo 27.

39.

Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione
nel termine prefisso alle sue sessioni.

40.

Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli
109, 111 e 114.

41.

La censura si rinnova ad ogni sessione anco straordinaria de' collegi
elettorali.

42.

Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima
loro sessione.




TITOLO VIII.

_Del governo_.


43.

Il governo  affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una
consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle
loro rispettive attribuzioni.

44.

Il presidente dura in carica 10 anni, ed  indefinitivamente
rieleggibile.

45.

Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.

46.

Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

47.

 incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo
dei ministri.

48.

Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi
dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango
inferiore.

49.

Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo
nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli
vuole affidargli. Nominato una volta, non pu esser rimosso durante la
presidenza di chi lo ha eletto.

50.

In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli
attributi del presidente sino all'elezione del successore.

51.

I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di
stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere,  incaricato
sotto la sua personale risponsabilit di presentargli entro il termine
di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il
sigillo dello stato e di promulgarle.

52.

Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e
tiene il registro particolare de' di lui atti.

53.

Il trattamento del presidente  di lire 500,000 di Milano; quello del
vicepresidente  di lire 100,000.




TITOLO IX.

_Della consulta di stato_.


54.

La consulta di stato  composta di otto cittadini, d'et non minore di
40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi
resi alla repubblica.

55.

Presiede alla consulta di stato il presidente della repubblica. Uno
de' suoi membri, a scelta del presidente,  ministro degli affari
esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.

56.

La consulta di stato  specialmente incaricata dell'esame de' trattati
diplomatici, e di tutto ci che ha rapporto agli affari esteri dello
stato.

57.

Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse
nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati
dalla maggiorit assoluta de' suoi membri.

58.

Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato
l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il
termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista
delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un
decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere
sottoscritto dal presidente e dalla maggiorit dei membri della
consulta.

59.

Un somigliante decreto  pur necessario quando occorra di allontanare
dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la
quiete.

60.

Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge
generale, ma per reclamate dalla sicurezza dello stato, formano
necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.

61.

Allorch la sicurezza dello stato esigesse di metter fuori della
costituzione un dipartimento, o quando l'insurrezione di qualche corpo
armato o la condotta di qualche gran funzionario richiedesse alcuna
misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa
debb'essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di
stato.

62.

Ogni decreto della consulta  sempre ristretto al caso speciale che lo
ha determinato.

63.

Il presidente ha esclusivamente l'iniziativa di tutti gli affari che
si propongono nella consulta di stato, ed il voto preponderante in
parit di suffragi.

64.

La consulta di stato ne' casi di cessazione, rinunzia o morte del
presidente elegge a pluralit assoluta de' voti il successore nel
termine di 48 ore, n pu separarsi prima di aver compita la nomina. A
questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il
vicepresidente.

65.

Il trattamento de' membri della consulta di stato  di lire 30,000.




TITOLO X.

_De' ministri_.


66.

I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.

67.

Il presidente pu nominare un gran giudice nazionale: questi 
necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice
non si perde che per rinunzia o condanna.

68.

Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1. lo stabilire i
regolamenti d'ordine pei tribunali; 2. la facolt di sospendere per un
semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la
dignit della sua carica; 3. il diritto di presedere, quando il governo
lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.

69.

Allorch il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato
della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice
conserva bens il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il
segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro
della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.

70.

Il ministro delle relazioni estere  necessariamente tolto fra i
membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo
nomina e lo dimette a suo piacere.

71.

Un ministro  specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro
pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i
pagamenti autorizzati dalla legge; ma non pu permettere verun pagamento
se non in virt, 1. di una legge e fino alla concorrenza de' fondi
specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2. di un
decreto del governo; 3. di un mandato firmato da un ministro.

72.

Dee sotto la propria risponsabilit far presentare ogni anno il conto
generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilit, entro
l'ultimo semestre dell'anno successivo.

73.

I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti
da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.

74.

Nessun atto del governo pu aver effetto se non  firmato da un
ministro.




TITOLO XI.

_Del consiglio legislativo_.


75.

Il consiglio legislativo  composto per lo meno di 10 cittadini, d'et
non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal
medesimo dopo tre anni.

76.

I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge
proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorit
assoluta de' suffragi.

77.

Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il
presidente lo ricerca.

78.

Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge;
dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle
conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni
relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di
cui all'articolo 100.

79.

I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza
dell'invito del presidente.

80.

Il trattamento di ogni consigliere  di lire 20,000.




TITOLO XII.

_Del corpo legislativo_.


81.

Il corpo legislativo  composto di 75 membri, d'et non minore d'anni
30. La legge determina il numero de' membri che debbono scegliersi da
ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la met
debb'essere tolta fuori de' collegi.

82.

Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo e del
secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l'anzianit regola
il turno.

83.

Il governo convoca il corpo legislativo e ne proroga le sedute. Esse
per non possono durare meno di due mesi all'anno.

84.

Non pu deliberare senza l'intervento di pi della met de' suoi
membri, non compresi gli oratori.

85.

I membri de' collegi, quelli della consulta di stato, quelli del
consiglio legislativo e i ministri hanno diritto di assistere alle
sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente
destinata.

86.

Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in
numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni
progetto di legge trasmesso dal governo.

87.

La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del
governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d'approvazione o di
rifiuto.

88.

Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due
oratori e due consiglieri del governo.

89.

Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto e
a maggiorit assoluta dei suffragi. Gli oratori non hanno voto.

90.

La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la
decisione del corpo legislativo.

91.

Durante questo intervallo, la legge pu essere denunziata come
incostituzionale.

92.

La denunzia sospende la promulgazione e l'effetto della legge.

93.

Il trattamento de' membri del corpo legislativo  di lire 6000 di
Milano; quello degli oratori  di lire 9000.




TITOLO XIII.

_De' tribunali_.


94.

Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il
loro giudizio  inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono
in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei
tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.

95.

Non si d appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel
solo caso di due sentenze discordanti.

96.

Il tribunale di cassazione, 1. annulla i giudicati inappellabili ne'
quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta
contravvenzione alla legge; 2. pronuncia sulle domande di remissione da
un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza
pubblica; 3. pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause
criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.
denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che
importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento
al libero di lui esercizio.

97.

In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti
soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giur ammette o
rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giur riconosce
e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il
loro giudizio  inappellabile.

98.

La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione
territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.

99.

La legge fissa l'organizzazione dei giur e l'epoca in cui debbono
essere attivati, non per pi lontana di dieci anni.

100.

Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza
del consiglio legislativo.

101.

Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause
mercantili.

102.

I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del
codice militare.

103.

I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai
collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i
conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che
vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e
d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.

104.

I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze
relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde
il diritto di cittadinanza.




TITOLO XIV.

_Della risponsabilit de' funzionarj pubblici_.


105.

Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e
vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del
consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli
oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna
risponsabilit.

106.

Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette
funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi
cui appartengono.

107.

I ministri sono risponsabili, 1. degli atti del governo da loro
sottoscritti; 2. della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti
d'amministrazione pubblica; 3. degli ordini particolari che avessero
dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4. della
malversazione della sostanza pubblica.

108.

Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per
gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi
gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se
due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in
considerazione, viene rimessa alla censura.

109.

La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della
denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata
l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica
inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110.

Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la
censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e
l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111.

Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura pu
direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha
perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la
sostanza pubblica. Questa partecipazione  segreta.

112.

Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con
messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto
convenire nell'opinione della censura.

113.

I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del
giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il
messaggio del governo all'esame della censura prossima.

114.

La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i
fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando
crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di
revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo
110.

115.

I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di
revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro
funzioni.




TITOLO XV.

_Disposizioni generali_.


116.

La costituzione non riconosce altra superiorit civile fuor di quella
che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

117.

 libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio
privato del proprio culto.

118.

L'arresto senza mandato preventivo di un'autorit che abbia diritto
d'ordinarlo,  nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso
in flagrante delitto; ma questo arresto pu essere convalidato dal
decreto posteriore d'un'autorit competente, motivato sopra
sufficienti indizj.

119.

La repubblica non riconosce altri privilegi n altri vincoli
all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la
legge stabilisce.

120.

Evvi in tutta la repubblica uniformit di pesi, di misure, di monete,
di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di
pubblica istruzione elementare.

121.

Un istituto nazionale  incaricato di raccogliere le scoperte, e di
perfezionare le scienze e le arti.

122.

Una contabilit nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e
delle spese della repubblica. Questa magistratura  composta di cinque
membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de'
suoi membri di due in due anni. Essi per sono indefinitamente
rieleggibili.

123.

La truppa assoldata  subordinata ai regolamenti d'amministrazione
pubblica. La guardia nazionale non lo  che alla legge.

124.

La forza pubblica  essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato pu
deliberare.

125.

Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi
formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge
determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126.

L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode
dietro una vendita legalmente compita, non pu per alcun titolo essere
turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo
reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal
tesoro pubblico.

127.

La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita
ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica
delle cattedrali. Questa rendita  intangibile.

128.

Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce
necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone
ai collegi che ne giudicano.


    BONAPARTE.
    MELZI.
    MARESCALCHI.


         Per copia conforme;

    _Il Consigliere Segretario di Stato_,
           =Guicciardi=.


        Certificato conforme;
    _Il Consigliere Segretario di Stato_,
          =A. Strigelli=.





    LA CONSULTA DI STATO
    AI POPOLI
    DEL REGNO D'ITALIA.


Uno stato nuovo, creato in mezzo a tante commozioni politiche, non
poteva tutto ad un tratto salire ad un grado tale di consistenza, di
perfezione, di forza, che assicurarne per sempre potesse l'esistenza,
il riposo e la prosperit. Il genio del fondatore, per quanto vasto ed
ardito si fosse, doveva pur esso arrestarsi agli ostacoli che si
opponevano, e la medesima penetrazion sua doveva consigliargli di non
ispingere al di l di quello che permettevano le circostanze. Tale fu
la sorte della nostra repubblica, allorch inaspettatamente la prima
volta comparve sull'orizzonte politico dell'Europa.

E la fece al certo un gran passo, quando ne' comizj radunati in Lione,
sotto gli auspicj e la mano del suo creatore, rifuse la costituzione,
e proclam un capo, i lumi e il potere del quale l'avrebbero pi
rapidamente innalzata alla felicit ed alla considerazione a cui le
permetteva pretendere il suo destino.

Ma anche questa seconda organizzazione non poteva essere che precaria,
onde non fece che conformarsi in quel punto alle combinazioni
contemporanee, e commettersi per il seguito alla esperienza. Ha questa
di fatti provato che molto mancava ancora al compimento dell'edificio;
e per quanto sieno state abili e pure le mani che vi hanno dato opera,
la marcia era ancora troppo lenta per non accorgersi che le fondamenta
ed i mezzi non erano per anche abbastanza, solide quelle, questi
efficaci.

Al fine il grande esempio presentato dalla Francia termin di
convincere i pi pertinaci; e l'esito il pi felice ci disse ch'era
tempo omai ancora per noi d'imitarla.

Da quell'istante la consulta di stato, incaricata per istituto di
vegliare alla sicurezza della repubblica, prese ad esaminare con quali
modi operare un salutare cangiamento prescritto, non solo da quanto
vedevam operarsi d'intorno a noi, ma da un interesse ben anche pi
grande, quello, cio, della nostra conservazione.

Gi aveva essa comunicati i suoi pensieri, e diretti i suoi voti
all'augusto capo dello stato: gi gli aveva essa sottomesso il
risultato delle sue meditazioni, quando fu invitata di recarsi a
Parigi, del pari che una numerosa deputazione, composta di membri
tratti da tutte le autorit costituite, onde assistere alla solenne
incoronazione di =Napoleone=, imperatore de' Francesi.

Allora fu che, avendo occasione d'osservare pi da vicino le opere
luminose di questo genio prodigioso; che ammirando lo stato di
prosperit e di gloria a cui egli ha d'un lampo di nuovo innalzata la
nazione ch'egli governa; che vedendo per tutto regnare la tranquillit
e la confidenza, la consulta rivolse lo sguardo sulla patria, e non
potette resistere ad invidiare per lei la felicit di cui era venuta
ad essere testimonio.

Per altra parte la consulta era ognor tormentata dal pensiero di
futuri pericoli, n poteva dissimularsi quali e quanti si sarebbero
sempre uniti per far minaccia. Essa non dimenticava i disegni e
gl'interessi d'altre potenze, e il disequilibrio delle forze, e il
danno d'una posizione s esposta, n quello delle attrattive del
nostro territorio.

Giudic dunque essa del dover suo di riassumere l'incominciato lavoro,
e riunendosi ai deputati, distinti tutti egualmente per le cariche da
loro sostenute, non che pel loro zelo e pei loro lumi, d'emettere di
voce unanime il voto che tutti hanno creduto il pi vantaggioso, e che
senza fallo era di gi formato da tutti i cuori.

Questo voto, che l'amore e la gratitudine dettavano ed inculcavano in
oltre con uguale forza, fu accolto. =Napoleone=  Re d'Italia. La
corona  ereditaria di maschio in maschio nella sua discendenza
diretta e legittima, sia naturale, sia adottiva. Ma egli soltanto
potr riunire nella sua persona la corona d'Italia a quella di
Francia; e tutti i successori di lui avranno a risedere costantemente
sul territorio della nostra repubblica.

 l'interesse nostro che ha condotto e mosso =Napoleone= ad
acconsentirvi. Di fatti, questa corona egli ricusa di ritenerla, n la
riterr, se non fino a tanto che questo interesse ne imporr la legge
alla sua saggezza ed all'affetto ch'egli ci conserva; moderazione per
fatale per noi, che, mentre potevamo lusingarci d'averlo a presidente
per sempre, ci pone a rischio di non averlo a re che un istante:
poich se il suo regno va a cessare ogni volta che cesseranno i nostri
pericoli, il genio suo e la sua preponderanza non lo lasceranno durar
lungo tempo.

Avendo voluto porre un limite alla durata del suo potere, egli ne
limiter di pi, e regoler l'estensione e l'uso. Ci saranno date
costituzioni che ci garantiranno la nostra religione, l'integrit del
nostro territorio, l'uguaglianza dei diritti, la libert politica e
civile, l'irrevocabilit delle vendite de' beni nazionali, il diritto
esclusivo di coprire le cariche dello stato: che riserberanno alla
legge sola l'autorit di stabilire le imposizioni, e che in somma
consacreranno, consolideranno tutt'i grandi principj sopra i quali 
fondato il vero bene de' popoli e la loro tranquillit. =Napoleone= ne
ha assunto l'impegno: chi pu dubitare ch'egli non voglia, ch'egli non
sappia adempirlo?

Tali sono i risultati dello statuto costituzionale unito a questo
proclama, cio:


    NAPOLEONE,

    _Per la grazia di Dio e le Costituzioni_,
    =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia,
    _a tutti i presenti e futuri, salute_=


La consulta di stato decreta, e Noi ordiniamo quanto segue:


    _Estratto dei registri della consulta di stato
            del giorno 17 marzo 1805_.


STATUTO COSTITUZIONALE.


La consulta di stato, veduto il voto unanime della consulta e
deputazione unite, del giorno 15 marzo 1805;

Veduto l'articolo 60 della costituzione sulla iniziativa
costituzionale,

    _Decreta_:


Art. 1. L'imperatore de' Francesi =Napoleone primo=  =re d'Italia=.

2. La corona d'Italia  ereditaria nella sua discendenza legittima e
per retta linea, sia naturale, sia adottiva, di maschio in maschio,
escluse in perpetuo le femmine e discendenza loro: il diritto
d'adozione non potr estendersi ad altri che ad un cittadino
dell'impero francese o del regno d'Italia.

3. Tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di
Napoli, dalle isole Jonie e da quella di Malta, l'imperatore
=Napoleone= trasmetter la corona d'Italia ad uno de' suoi figli
maschi legittimi, sia naturale o adottivo.

4. Da quest'epoca la corona d'Italia non potr essere pi unita colla
corona di Francia nella stessa persona, ed i successori di =Napoleone
primo= nel regno d'Italia dovranno stabilmente risedere sul territorio
della repubblica italiana.

5. Entro l'anno corrente l'imperatore =Napoleone=, col parere della
consulta di stato e delle deputazioni de' collegi elettorali, dar
alla monarchia italiana costituzioni fondate sopra le stesse basi di
quelle dell'impero francese, e sopra i principi medesimi delle leggi
ch'egli ha gi date all'Italia.


    _Segnato NAPOLEONE._

    _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
    Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi=_.


Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
tribunali ed alle autorit amministrative, perch le trascrivano nei
loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran
giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, 
incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal palazzo delle Tuileries il 17 marzo 1805, e primo del nostro
regno.

    _Segnato NAPOLEONE._

    _Per Sua Maest l'Imperatore e Re,
    Sott. =F. Marescalchi=_.
    L. S.   Parigi, il 19 marzo 1805.


Per copia conforme all'originale;

_=F. Marescalchi=._





LA CONSULTA DI STATO

_Preseduta dal vicepresidente, ed i deputati per i collegi e per i
corpi costituiti della repubblica italiana_,

Considerando la posizione dell'Europa e quella della patria, sono
d'unanime opinione,

1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni
delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo
effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario,
seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero
francese;

2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia
dichiarato RE D'ITALIA;

3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella
sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva,
escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il
diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad
un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;

4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di
Francia, se non che nella sua persona: che tal facolt sia interdetta
a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa
regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica
italiana;

5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa
nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno
naturali od adottivi; diritto di cui egli non potr per fare uso
senza compromettere la sicurezza, l'integrit, l'indipendenza di uno
stato, l'esistenza del quale  uno de' pi bei pregi della sua gloria,
sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le
armate russe Corf, le forze britanniche Malta, e che la penisola
d'Italia sar ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di
battaglia alle maggiori potenze d'Europa;

6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle
corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si
saranno cangiate.

7. Che, regolato che sia il punto pi importante per le nazioni, cio la
natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone=
pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita
la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al
regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua
religione, l'integrit del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la
libert politica e civile, l'irrevocabilit delle vendite dei beni
nazionali; alla legge sola la facolt di stabilire le imposizioni, ed ai
nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche
dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato
colle leggi che ha gi date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu
la prima voce che si fece intendere dalla sommit delle Alpi, tutte due
le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.

8. Che in fine l'Europa dovr essere convinta che tutte le parti del
regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne pu
essere separata, senza distruggere il principio sopra cui  fondato il
tutto.


    Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.

    _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
    Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi,
    Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti,
    Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta,
    Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani,
    Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=_


Popoli d'Italia, aprite i cuori vostri alla speranza e alla gioja.
Oggi comincia il corso dei vostri luminosi destini. A quale gloria, a
quali beni non avete voi ora diritto di aspirare? Fra poco il vostro
RE sar fra voi. Egli verr non tanto per aggiungere all'augusta sua
fronte il nostro diadema, ma ben pi per potere esaminare pi
dappresso i bisogni vostri, porre egli stesso la mano nelle ferite
ancora aperte dalle antiche calamit, e occuparsi definitivamente
d'una organizzazione che anche meglio assicuri la vostra felicit.

Voi accorrerete in folla dinanzi a lui. Le vostre acclamazioni, le
vostre voci saranno interpreti dei vostri sentimenti, ed egli legger
in tutti i volti il rispetto e l'ammirazione, l'amore e la
riconoscenza, delle quali tutte le anime vostre debbono essere
penetrate.

    Parigi, 19 marzo 1805.

    =_MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
    Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=_

    Per copia conforme;

    L. S.

    _Il Ministro delle Relazioni estere residente
    presso S. M. l'Imperatore e Re,_

    _=F. Marescalchi=_





NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA,

_A TUTTI I PRESENTI E FUTURI, SALUTE:_

=La Consulta di Stato= ha decretato e Noi ordiniamo quanto segue:

_Estratto dei registri della Consulta di Stato del giorno 28 marzo
1805, in seduta a Saint Cloud._


    II STATUTO COSTITUZIONALE.


La Consulta di Stato, veduto lo Statuto costituzionale del 17 marzo,

    _DECRETA:_




TITOLO PRIMO.

_Della reggenza_.


Art. 1. La maggiorit dei =re d'Italia=  fissata a 18 anni compiti.
Durante la minorit vi  un reggente del regno.

2. Il reggente deve avere l'et di almeno 25 anni compiti, e risedere
nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

3. Il re pu destinare il reggente fra i principi della casa reale che
abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della
corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza  deferita
al principe della casa reale il pi prossimo in grado dietro l'ordine
dell'eredit, e che abbia 25 anni compiti.

5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun
principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o
la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

6. Se, a motivo della minorit del principe chiamato per l'ordine
dell'eredit alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente
men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'
entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorit
del re.

7. Il reggente esercita, sino alla maggiorit del re, e in nome del re
minore, tutte le attribuzioni della dignit reale.

Non pu, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue
nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non
sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la
conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorit.

8. Il reggente non  personalmente risponsabile degli atti della sua
amministrazione.

9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re
minore.

10. La custodia del re minore  conferita a sua madre, e, in difetto,
al principe a ci destinato dal predecessore del re in minorit.

In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal
re suo predecessore, la custodia del re minore  deferita al grande
ufficiale della corona che sar il primo nell'ordine qui sotto
stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.

Non posson esser eletti per la custodia del re minore n il reggente
n i suoi discendenti.

11. Quando un re destina o un reggente per la minorit, o un principe
per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in
presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal
segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla
consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne'
suoi archivj, o soltanto depositato, s' suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorit, che
d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a
volont.

Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non
sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo
archivio prima della morte del re, sar nullo e di nessun effetto.




TITOLO II.

_Dei grandi ufficiali del regno_.


12. I grandi ufficiali del regno sono,

_In primo luogo_. I grandi ufficiali della corona, cio:

    Il cancelliere guardasigilli della corona;
    Il grand'elemosiniere;
    Il gran maggiordomo maggiore;
    Il gran ciambellano;
    Il grande scudiere.

_In secondo luogo_. I ministri.

I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio
delle loro funzioni.

_In terzo luogo_. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e
di Ferrara.

_In quarto luogo_. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i
generali pi distinti, e non potranno oltrepassare il numero di
quattro.

Non vi sar nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re.

L'ispettore generale dell'artiglieria.

L'ispettore generale del genio.

_In quinto luogo_. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal
re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione pi forte, e
siano inoltre pi distinti pel loro merito.

13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione
del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della
corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re
sono tenuti di conformarvisi.

14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione
che trovasi all'art. 12,  II. Queste cariche non possono essere
conferite che a' sudditi del regno d'Italia.

15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i
principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del
consiglio di stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di
chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita,
cio:

La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;

La seconda, fra l'Adda e l'Adige;

La terza, sulla sponda destra del Po;

La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite,
vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della
corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere.
Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.

I grandi ufficiali della corona godono in oltre,

    1. D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro
        funzioni nel palazzo;

    2. Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.

17. Se per un atto della volont del re, o per qualunque altra causa
si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue
funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.




TITOLO III.

_Dei giuramenti_.


18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla
sua maggiorit, accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli
evangeli, ed in presenza

    Del senato,
    Del consiglio di stato,
    Del corpo legislativo,
    Dei tre presidenti dei collegi,
    Degli arcivescovi e dei vescovi,
    Del tribunale di cassazione,
    Della contabilit nazionale,
    Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
giuramento.

19. Il giuramento del re  ne' seguenti termini:

Io giuro di mantenere l'integrit del regno; di rispettare e far
rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare
l'uguaglianza dei diritti, la libert politica e civile,
l'irrevocabilit delle vendite dei beni nazionali; di non esigere
alcuna imposta, n stabilire alcuna tassa che in virt della legge; di
governare colla sola vista dell'interesse, della felicit e della
gloria del popolo italiano.

20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni,
accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli
evangeli; ed in presenza

    Del senato,
    Del consiglio di stato,
    Del presidente del corpo legislativo,
    Del presidente del tribunale di cassazione.

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del
giuramento.

21. Il giuramento del reggente  ne' seguenti termini:

Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le
costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere
in tutta la loro integrit il territorio del regno, i diritti della
nazione e quelli della dignit reale; e di rimettere fedelmente al re,
al momento della sua maggiorit, il potere di cui mi  confidato
l'esercizio.

22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del
senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi
elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:

Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedelt al re.

I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati
dell'armata prestano lo stesso giuramento.


        _Segnato NAPOLEONE._

    _=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi,
    Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi_.=


Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
tribunali ed alle autorit amministrative, perch le trascrivano nei
loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran
giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, 
incaricato di sorvegliare all'esecuzione.

Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1. del nostro
regno.

            _NAPOLEONE._

        _Per S. M. l'Imperatore e Re,_

  L. S.   _=F. Marescalchi=_.





  NAPOLEONE,

  _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,
  =Imperatore de' Francesi e Re d'Italia=:

  La Consulta di Stato, e la Deputazione straordinaria dei Collegi decreta,
  e Noi ordiniamo quanto segue:

  _Estratto del registri della Consulta di Stato e della Deputazione
  straordinaria dei Collegi, del giorno 5 giugno 1805_.




III STATUTO COSTITUZIONALE.




TITOLO PRIMO.

_Dei beni della Corona_.


Art. 1. Le propriet della corona sono:

    1. Il palazzo reale di Milano e la villa =Bonaparte=;

    2. Il palazzo reale di Monza e sue dipendenze;

    3. Il palazzo di Mantova, quello del The, ed il palazzo in addietro
        ducale di Modena;

    4. Un palazzo situato in vicinanza di Brescia, ed un palazzo situato
        in vicinanza di Bologna; questi palazzi saranno al pi presto
        destinati colle convenienti dipendenze;

    5. I boschi di Ticino.

 specialmente assegnato un capitale di dieci milioni in beni
nazionali per l'acquisto de' palazzi posti ne' contorni di Brescia e
di Bologna, pei fondi necessarj alla formazione dei parchi di Monza e
dei boschi di Ticino.

2. Indipendentemente dalle premesse disposizioni, e per provvedere a
ci che esige lo splendore del trono, ogni anno il pubblico tesoro
verser nelle mani del tesoriere della corona una somma di sei milioni
di lire di Milano, pagabili per una dodicesima parte di mese in mese.

3. Parimente il tesoro pubblico verser nella medesima cassa, e per
una dodicesima parte mansualmente la somma di due milioni di lire di
Milano per il soldo della guardia reale, la qual guardia pertanto
cesser di essere compresa nel _budjet_ del ministero della guerra.

Vi sar inoltre una guardia particolare nella quale i fratelli, figli,
nipoti, pronipoti, cugini germani de' membri dei collegi, o questi
membri medesimi avranno essi soli il diritto d'entrare.

4. I beni e le rendite assegnate alla corona dall'articolo precedente
saranno amministrati da un intendente generale, e sottoposti alle
stesse leggi e formalit de' beni e rendite della corona di Francia.

5. Il re, allorquando le circostanze lo esigano, pu fissare sulla
lista civile un assegno vedovile alla regina, il quale in niun caso
ecceda la somma annua di trecento mila lire. L'atto contenente questo
assegno  ricevuto dal cancelliere guardasigilli della corona.




TITOLO II.

_Del Vicer._


6. Durante il tempo in cui S. M. l'imperatore e re Napoleone conserva
la corona d'Italia, pu farsi rappresentare da un vicer.

7. Un decreto e delle speciali istruzioni determinano la natura ed
estensione delle facolt che sono delegate al vicer.

8. Il vicer, prima di assumere l'esercizio della sua dignit, presta
nelle mani di S. M., ed alla presenza dei grandi ufficiali della
corona, dei membri del consiglio di stato, il giuramento concepito
come segue:

Giuro di essere fedele alla costituzione e di ubbidire al re; di
cessare dalle mie funzioni al momento stesso in cui ne ricever
l'ordine dal re, e di rassegnare immediatamente l'autorit affidatami
a chi sar da esso lui delegato.

9. Il vicer riseder negli stati del regno d'Italia.

10. I grandi uffiziali della corona e gli ufficiali del palazzo
eseguiranno presso il vicer le medesime funzioni che loro incumbono
presso S. M. l'imperatore e re.




TITOLO III.

_De' Collegi_.


11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano
separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica
il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del
corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono
nominati dal re.

13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso
dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio
dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti
seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto
al banco.

15. Il Presidente  nominato dal re.

16. Ogni collegio dipartimentale presenta i candidati pei consigli
generali di dipartimento, e pei giudici di pace.

Il numero dei candidati presentati  triplo di quello delle piazze
vacanti.

Le presentazioni fatte per ciascun dipartimento sono rese pubbliche.




TITOLO IV.

_Del Consiglio di Stato_.


17. Il consiglio di stato  composto,

    I. Del consiglio de' consultori,

    II. Del consiglio legislativo,

    III. Del consiglio degli uditori.

18. I membri di questi tre consigli sono nominati dal re.


. I.

_Del Consiglio dei consultori_.


19. Il consiglio dei consultori  composto di otto consiglieri di
stato consultori.

I grandi ufficiali della corona vi hanno voce e seduta.

20. Il consiglio dei consultori conosce, dopo la comunicazione che
gliene vien data da un ministro in virt di un ordine del re,

    I. Di tutto ci che  relativo, sia alla interpretazione di uno o pi
       articoli degli statuti costituzionali, sia a modificazioni da
       farsi ai detti statuti;

    II. De' trattati di pace, di commercio, di sussidj che gli saranno
        presentati prima della loro pubblicazione.

21. Il consiglio dei consultori nel caso previsto all'art. V del
secondo statuto costituzionale, elegge il reggente fra i grandi
ufficiali della corona.

22. Nel caso prescritto dall'articolo II del medesimo statuto
costituzionale, la trasmissione dell'atto di destinazione sia d'un
reggente per la minorit, sia di un principe per la custodia del re,
si fa al consiglio dei consultori, che procede come  prescritto nel
detto articolo.

23. Il consiglio de' consultori  preseduto da uno de' suoi membri
nominato dal re.


. II.

_Del Consiglio legislativo_.


24. Il consiglio legislativo  composto di dodici consiglieri di stato
al pi.

25. Questo consiglio, in seguito di trasmissione fatta per ordine di
S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

    I. Di ogni progetto di legge qualunque siane l'oggetto;

    II. Di tutti i progetti di regolamenti di amministrazione pubblica,
        spiegazioni, sviluppi o interpretazioni di detti regolamenti.

26. Alcun regolamento d'amministrazione pubblica non pu stabilir pene
maggiori di quelle della giustizia correzionale.

27. Il consiglio legislativo  preseduto da uno de' suoi membri
nominato dal re.


. III.

_Del Consiglio degli Uditori_.


28. Questo consiglio  composto al pi di quindici consiglieri di
stato.

29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di
S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,

  I. Di tutti gli affari contenziosi;

  II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione
      d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello
      stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della
      competenza dei tribunali ordinarj;

  III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati
      dell'amministrazione pubblica;

  IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;

  V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di
      officine sui fiumi e canali navigabili;

  VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali
      ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti
      del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite,
      permute, transazioni e sovrimposte locali;

  VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di
      giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati
      civili.

30. Il consiglio degli uditori  preseduto da uno de' suoi membri
nominato dal re.

31. Gli affari contenziosi fra il demanio ed i particolari, e le
appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura, sono
accennati sopra una tabella affissa alla segreteria generale del
consiglio, affinch le parti possano esserne avvertite, e produrre le
loro memorie per iscritto entro un mese perentoriamente.


. IV.

_Divisione in servizio ordinario e straordinario, e in sezioni. Ordine
del lavoro_.


32. I membri del consiglio di stato sono divisi in servizio ordinario
ed in servizio straordinario.

Le liste del servizio ordinario e straordinario sono fissate da S. M.
il re ogni sei mesi.

33. Il consiglio legislativo, ed il consiglio degli uditori si
dividono in tre sezioni, cio:

    Sezione di legislazione e del culto.
    Sezione dell'interno e delle finanze.
    Sezione di guerra e di marina.

34. Le sezioni fanno l'esame preventivo e lo spoglio degli affari
rimessi ai consigli legislativo e degli uditori. Un membro della
sezione ne fa il rapporto.

Il consiglio dei consultori, il consiglio legislativo, ed il consiglio
degli uditori stendono, in seduta particolare e in forma di progetto
di legge, regolamento, decreto o decisione, il loro parere sugli
oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal presidente di ciascun consiglio al
re, il quale, pria di adottarli, ne ordina la trasmissione al
consiglio di stato.

35. Il consiglio di stato  preseduto dal re, ed in di lui assenza da
un grande ufficiale della corona, o da un consigliere consultore
delegato a quest'effetto da S. M.

36. Il consiglio di stato non ha che voce consultiva.

37. Allorch egli delibera sopra progetto di legge o di regolamento di
pubblica amministrazione, due terzi de' membri in servizio ordinario
debbono essere presenti.

Non pu deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno
diciotto membri presenti.

38. Avvi un segretario generale del consiglio di stato, il quale ha
dei sostituti, il di cui numero  determinato in ragione dei bisogni
del servizio.


. V.

_Disposizioni generali_.


39. Dopo la primitiva formazione niuno potr esser nominato membro del
consiglio legislativo, se non  stato membro del consiglio degli
uditori; niuno potr essere nominato membro del consiglio de'
consultori, se non  stato membro del consiglio legislativo.

40. Il trattamento de' membri del consiglio degli uditori  fissato in
6m. lire di Milano. Quello de' membri del consiglio legislativo in
15m. lire. Quello de' membri del consiglio de' consultori in 25m.
lire.

41. I membri del consiglio de' consultori sono consiglieri di stato a
vita: non possono essere rivocati dal re; e se per un di lui ordine o
per qualunque siasi altra causa vengono a cessare dalle loro funzioni,
conservano il loro titolo, il loro rango, le loro prerogative ed i
loro appuntamenti. Essi non li perdono che per le stesse cause che
importano perdita dei diritti di cittadinanza.

42. I ministri sono membri nati del consiglio di stato durante
l'esercizio delle loro funzioni. Eglino possono intervenire ai
consigli, sia de' consultori, sia legislativo, sia degli uditori, a
misura che gli oggetti che vi sono trattati riguardano il loro
rispettivo dipartimento.

43. Il re affida, quando lo giudica opportuno, ai membri del consiglio
di stato, o qualche ramo di pubblica amministrazione, o qualche
dipartimento dei ministeri, ovvero delle missioni nell'interno od
all'estero.




TITOLO V.

_Del Corpo legislativo_.


44. Il re fa l'apertura delle sessioni del corpo legislativo.

45. La camera degli oratori  soppressa. I progetti di leggi sono
rimessi ad una commissione che il corpo legislativo nomina nel suo
seno, e che gliene fa rapporto.

46. Il corpo legislativo ha un presidente e due questori che sono
nominati dal re per due anni.

47. Sono di competenza del corpo legislativo

    1. Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;

    2. La coscrizione militare;

    3. L'alienazione de' beni nazionali;

    4. Il sistema monetario;

    5. I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni
        pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove
        tariffe per le imposte esistenti;

    6. Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia
        d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto  di competenza della pubblica amministrazione.

48. Ogni anno  fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila
lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le
riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei
di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno
dei di lui membri.

Questo fondo  amministrato dal presidente e dai questori
conformemente a un decreto, che sar fatto ogni due anni in comitato
segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma  prelevato l'onorario annuo del presidente e dei
questori, il quale  fissato pel presidente a 25m. lire, e pei
questori a 10m. lire per ciascheduno.

49. Il re pu disciorre il corpo legislativo.

Entro i sei mesi che seguono lo scioglimento del corpo legislativo, i
collegi sono convocati per procedere a nuove elezioni.




TITOLO VI.

_Dell'Ordine giudiziario_.


50. I giudici sono nominati dal re; le loro funzioni sono a vita.

51. Tutti i tribunali, eccettuati quelli della giustizia di pace, sono
composti di pi giudici che deliberano e pronunciano a maggiorit di
voti.

52. Le cause criminali sono sempre giudicate da giudici che hanno
ascoltati i testimonj. I giudici devono sedere in numero pari.

53. Le sessioni dei tribunali, sia civili, sia criminali, sono
pubbliche.

I testimonj e i difensori degli accusati saranno sempre ascoltati
nell'udienza.

54. Ogni qual volta il tribunale di cassazione viene in cognizione che
il senso di una legge o di un articolo di legge dia luogo per parte
dei tribunali ad una falsa interpretazione, ne informa il gran
giudice, il cui rapporto su quest'oggetto viene presentato alla
discussione del consiglio di stato, in seguito di che il re pronuncia
sopra il senso che si deve dare ai termini della legge.

55. Non vi sar che un solo codice civile per tutto il regno d'Italia.

56. Il codice Napoleone sar messo in attivit, ed avr forza di legge
a datare dal primo gennajo prossimo.

A quest'effetto il gran giudice nominer una commissione di sei
giureconsulti per farne la traduzione in lingua latina ed italiana.

Questa traduzione sar presentata alla approvazione del re il primo
novembre prossimo al pi tardi.

Il codice sar in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano
e in francese. La sola traduzione italiana potr essere citata nei
tribunali, ed aver forza di legge.

57. Non vi potr essere fatto cambiamento alcuno per lo spazio di
cinque anni. Dopo questo tempo il tribunale di cassazione e gli altri
tribunali essendo stati consultati, il consiglio di stato propone una
legge tendente a modificare ci che sar ritenuto difettoso nel
codice.




TITOLO VII.

_Del Diritto di far grazia_.


58. Il re ha il diritto di far grazia; egli lo esercita dopo avere
inteso il parere di un consiglio privato, composto del gran giudice,
di un grande ufficiale civile della corona, d'un grande ufficiale
militare, d'un membro del consiglio dei consultori, e di un membro del
primo tribunale del regno.




TITOLO VIII.

_Dell'ordine della corona di ferro_.


. 1.

_Creazione ed organizzazione_.


59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna
ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle
armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle
lettere e delle arti, sar istituito un ordine sotto la denominazione
di _Ordine della corona di ferro_.

60. Quest'ordine sar composto di cinquecento cavalieri, cento
commendatori, e venti dignitarj.

61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.

Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualit di
fondatore, ne conserver, finch vive, il titolo e le funzioni di cui
essi non godranno che dopo lui.

62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque
di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli
ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle
battaglie, il cui successo ha pi contribuito alla formazione del
regno.


. II.

_Decorazioni_.


63. La decorazione dell'ordine consister nell'emblema della corona
lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole: _Dio me
l'ha data, guai a chi la toccher_.

Questa decorazione sar sospesa ad un nastro color d'arancio, con
istrisce verdi all'orlo.

64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.

I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.

I dignitarj la porteranno pendente al collo.


. III.

_Nomina, ricevimento e giuramento_.


65. Il gran maestro nominer a tutti i posti dell'ordine.

66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i
commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i
membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.

67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sar provveduto alle piazze
vacanti.

68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il
giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di
Milano; niuno potr essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti
approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si
parler in seguito.

69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e
sar proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale
che verr regolato.

70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti
nell'anno, saranno lette in questa solennit. L'oratore far la storia
dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli
ricorder i principj sui quali l'ordine  fondato, e le circostanze
che hanno preceduto la sua fondazione.

71. Il giuramento de' cavalieri  concepito in questi termini: Io
giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrit
del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.

72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case
straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine
saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato
dall'articolo 62.

. IV.

_Dotazione ed Amministrazione_.

73. Sar applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire
di Milano sul Monte Napoleone.

74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cio:

    Pei cavalieri, di     lir.   300
    Pei commendatori, di        700
    Pei dignitarj, di         3,000

75. Sul reddito di questa dotazione sar prelevata una somma annua di
100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicher
a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le
pensioni saranno a vita.

76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione
dell'ordine.

Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere
dell'ordine.

Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.

Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie.




TITOLO ULTIMO.

_Disposizioni generali_.


77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie
agli statuti costituzionali, sono confermate.


  _=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,
  Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi=
  Consultori._

  _=Aldini= Presidente della censura, =Stanislao
  Bovara, Giovanni Tamassia= Segretarj della
  censura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe Soresina
  Vidoni, Lorenzo Scazza, Barnaba
  Oriani, F Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo,
  Vertova Giambattista, Conti Francesco,
  Piazzoni Giambattista, Castiglioni
  Luigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo,
  Salina Luigi, Peregalli Francesco, Bologna
  Sebastiano, Massari Luigi, Odescalchi,
  Bazzetta= Membri della censura._


Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai
tribunali ed alle autorit amministrative, perch le trascrivano nei
loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro
segretario di stato del nostro regno d'Italia  incaricato
d'invigilare sulla esecuzione.


Dato dal nostro palazzo di Milano questo d 6 giugno 1805, primo del
nostro regno,

        _NAPOLEONE._

    _Visto da Noi Cancelliere
    Guardasigilli della Corona,
    MELZI._


    L. S.


        Per l'Imperatore e Re,
    _Il Consigliere Segret. di Stato,
            L. VACCARI._





    NAPOLEONE,
  _Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni_,
  =imperatore de' francesi e re d'italia:=


QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE.


Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del
17 marzo 1805,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del
nostro impero di Francia e vicer del nostro regno d'Italia, 
adottato nostro figlio.

2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e
discendenti maschi legittimi e naturali,  ereditaria nel principe
Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di
maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in
perpetuo le femmine e la loro discendenza.

3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e
naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del
principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolver al figlio o al
parente pi prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che
allora regner in Francia.

4. Il principe Eugenio nostro figlio godr di tutti gli onori annessi
alla nostra adozione.

5. Il diritto che gli d la nostra adozione alla corona d'Italia, non
potr mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare n lui, n
i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di
cui successione  irrevocabilmente regolata dalle costituzioni
dell'impero.

6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali
ed alle autorit amministrative, perch le trascrivano nei loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno d'Italia  incaricato d'invigilare sulla
esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo d 16
febbrajo 1806.

    _NAPOLEONE_.

          Per l'Imperatore e Re,
  L. S.
        _Il Ministro Segretario di Stato_,

            A. ALDINI.





    NAPOLEONE,

    _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

    =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
    E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

    _Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:


QUINTO STATUTO COSTITUZIONALE.


Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio
di stato, e assume il nome di senato consulente.

II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle
leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libert
civile.

III. Vi sar necessariamente nel senato un senatore d'ogni
dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla
formata dai collegi elettorali.

IV. Il senato consulente verr organizzato per mezzo di statuti
speciali.

V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali
ed alle autorit amministrative, perch le trascrivano ne' loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno d'Italia  incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.

Dal nostro reale palazzo di Milano questo d 20 dicembre 1807.


        NAPOLEONE.

    _Visto da Noi Cancelliere
    Guardasigilli della Corona,
    MELZI D'ERIL._

  L. S.
        Per l'Imperatore e Re,
    _Il Ministro Segretario di Stato,
        A. ALDINI_.





    NAPOLEONE,

    _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

    =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
    E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

    _Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue_:


SESTO STATUTO COSTITUZIONALE.




TITOLO PRIMO.

_Organizzazione del Senato_


Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto
costituzionale  composto,

    1. De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorit;

    2. Dei grandi ufficiali della corona;

    3. Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli
        arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del
        regno;

    4. Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione
        di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione
        del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra
liste dei tre collegi elettorali.

2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta
due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti
vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai
quali la vacanza si  verificata.

3. Il re pu accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il
bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente
la dotazione del senato.

4. Il re presiede il senato, e pu anche farlo straordinariamente
presedere da qualche grande ufficiale della corona.

Nomina per un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un
anno.

5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su
la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore
ufficiale del senato per affari interni del suo corpo.

6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie
fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del
risultato delle deliberazioni del senato.

7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per
sei anni sopra una lista tripla del senato.

8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del
sigillo del senato.

Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.

I pretori sono incaricati di tutto ci che risguarda la polizia
interna ed esterna del loro corpo.




TITOLO II.

_Attribuzioni_.


9. Tutte le attribuzioni del Consiglio dei consultori passano nel
senato.

10. I progetti di statuti e di leggi sono presentati al senato, e
discussi avanti il medesimo dagli oratori del governo.

11. Sugli statuti il senato delibera a scrutinio secreto, e alla
pluralit di due terzi di voti.

12. Delibera a maggiorit assoluta su i progetti di legge che per
istraordinarj bisogni dello stato portassero accrescimento delle
imposte attuali.

13. Sopra qualunque altro progetto di legge il senato pu presentare
al re le sue osservazioni entro dieci giorni dopo la comunicazione che
gliene vien fatta.

14. Sono registrati dal senato,

    1. Gli statuti costituzionali,

    2. Le leggi,

    3. I titoli che il re giudicher conveniente di accordare per
        maggior lustro della corona,

    4. I maggioraschi che il re permetter di creare a qualche famiglia
        benemerita dello stato.

15. Dietro una commissione del re il senato pronunzia,

    1. Sulla incostituzionalit degli atti dei collegi elettorali,

    2. Su i ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione
        ecclesiastica,

    3. Sulla rimozione de' giudici inamovibili, per titolo di
        prevaricazione o di altra grave delinquenza in officio.

16. Sono comunicati al senato, prima della loro pubblicazione, i
trattati di pace, di alleanza, di commercio, le dichiarazioni di
guerra, le convenzioni relative alla cessione o cambio di qualche
parte del territorio, e i conti de' ministri.

17. Il senato  autorizzato a presentare ogni anno al re, col mezzo di
una deputazione, le sue osservazioni sul conto dei ministri, ed a
fargli conoscere i bisogni e i voti della nazione.

18.  creata nel seno del senato una commissione della libert
individuale, per reprimere qualunque abuso relativo alla libert civile.

19. Un determinato numero di senatori forma parte dell'alta corte
reale che risiede nel palazzo del senato.

20. Due senatori sono ammessi nel consiglio privato del re per gli
affari di grazia.




TITOLO III.

_Dotazione_.


21. Il palazzo attualmente all'uso del ministro della guerra  posto a
disposizione del senato per la sua residenza.

Sono affetti alla dotazione del senato,

    1. Un annuo assegno di lire 400,000 sul tesoro dello stato,

    2. Tanti beni stabili, quanti diano un'annua rendita di un milione.

22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate,

    1. Nelle spese di riparazioni, manutenzione ed ammobigliamento del
        palazzo senatorio,

    2. Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato,

    3. Nel trattamento de' senatori.

23. Le rendite della dotazione del senato decorrono dal 1. gennajo
1808.

Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.

Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.

24. Vi  alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione
preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui
viene fissato il _budjet_ per l'anno prossimo, e definitivamente
regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure
fissate le pensioni alle vedove de' senatori.

25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il
tesoriere ed i pretori hanno la met pi degli altri senatori.

I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3., in luogo di
trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici.




TITOLO IV.

_Disposizioni speciali_.


26. Nessuno pu essere senatore prima di quarant'anni compiti.

27. La carica di senatore non si perde se non se per quelle cause per
cui perdesi il diritto di cittadinanza.

28. Non  incompatibile colla carica di senatore quella di ministro o
di direttore generale di qualsivoglia parte della pubblica
amministrazione.

29. Le sessioni del senato sono segrete.

Non sono legittime senza l'intervento di pi della met dei suoi
membri.

30. Il senato delibera a maggiorit assoluta di suffragi, eccettuato
il caso di cui all'art. 11.

31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel
senato.

Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
ed alle autorit amministrative, perch le trascrivano ne' loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno di Italia  incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.


Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo d 21 marzo
1808.

        NAPOLEONE.

            Per l'Imperatore e Re,
       _Il Ministro Segret. di Stato,
               A. Aldini_.




    NAPOLEONE,

    _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

    =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
    E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,


A tutti quelli che vedranno le presenti salute:

Volendo noi dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II
del sesto statuto costituzionale,

_Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue:_


SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE.




TITOLO PRIMO.

_Dei Titoli_.


Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei
collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno
trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano
istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in
fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il
titolo di conte, semprech il padre abbia istituito a loro favore un
maggiorasco della rendita di lire 30,000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro
discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
maschio, e per ordine di primogenitura.

4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio
primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i
titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui
appresso.

5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di
qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi
porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

6. Questo titolo sar trasmissibile alla discendenza diretta,
legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di
primogenitura, di quello che ne sar stato rivestito; e per gli
arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto,
presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di
ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni
infrascritte.

7. Il titolare giustificher, nelle forme che noi ci riserviamo di
determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della
natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de'
maggioraschi. Un terzo di detti beni sar affetto alla dotazione del
titolo menzionato nell'art. 5, e passer con lui sopra tutte le
persone ove questo titolo si fisser.

3. I titolari menzionati nell'art. 4. potranno istituire a favore del
loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in
favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale
sar attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate
qui sotto.

9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il
primo presidente e il procurator generale della nostra corte di
cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre
corti d'appello, i vescovi, i podest delle seguenti citt, cio:
Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova,
Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena,
Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forl, porteranno, durante
la loro vita, il titolo di barone, cio: i presidenti dei collegi
elettorali, allorch avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i
primi presidenti, procuratori generali e podest, allorch avranno
dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute
le loro funzioni con nostra soddisfazione.

10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il
titolo di barone, sopra la dimanda che ci sar stata fatta, e
trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno
istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi
stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli
che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non
saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui
terzo sar destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo
passer sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisser.

12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona
di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro
discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al
cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e
giustificando una rendita netta di tre mila lire.

13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo
convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad
altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi
allo stato.

14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de'
titoli, non potranno portare altri stemmi, n avere altre livree se
non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,

15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e
qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali
dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in
caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in
vigore.




TITOLO II.

_De' maggioraschi_.




=Capitolo primo.=

_Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a
trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco._


_=Sezione I=._

_Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per
l'istituzione_.


16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni
immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da
restituzione in virt degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.

17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella
formazione d'un maggiorasco, purch sieno rese inalienabili, nella
forma regolata dagli articoli seguenti.

18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che
far il proprietario nella medesima forma che si pratica per le
traslazioni delle rendite.

19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere
inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con
dichiarazione della inalienabilit, e saranno in oltre portate sopra
un libro particolare.

20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un
bollo che le annunzier affette a maggiorasco.

21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sar in rendite sul
monte Napoleone, verr sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo
che sar successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo
stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di
lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.


_=Sezione II=._

_De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facolt di trasferire
il loro titolo._


22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di
barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare
della facolt di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un
maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere
guardasigilli.

23. La petizione sar motivata ed annunzier,

    I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente
        capace d'istituire un maggiorasco;

    II. La specie di maggiorasco per il quale la domanda  fatta;

    III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del
        maggiorasco;

    IV. Il prodotto di questi beni;

    V. Il certificato del conservatore delle ipoteche che i detti beni
        non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio;

    VI. Il numero de' figli viventi del petente, distinguendo i maschi e
       le femmine.

24. Il prodotto de' beni immobili sar giustificato,

    I. Dagli scritti d'affitto per la durata di ventisette anni;

    II. Dall'estratto de' registri della imposizione.

In mancanza d'istrumenti, il petente produrr uno stato estimativo
delle rendite, ed un atto di notoriet fatto davanti il giudice di
pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono
situati e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

25. Il cancelliere guardasigilli far trascrivere la dimanda sopra un
registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e
far rilasciare al petente un bollettino di registro.

26. Il cancelliere proceder all'esame della dimanda, assistito da un
consiglio nominato da noi e composto come segue:

    Tre senatori,
    Due consiglieri di stato,
    Un procurator generale,
    Un segretario generale.

Il consiglio sar denominato _consiglio del sigillo de' titoli_.

27. Il segretario generale terr registro delle deliberazioni e ne
sar il depositario.

28. Il consiglio deliberer alla maggiorit dopo d'aver inteso il
rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti
uniti.

29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro
cancelliere guardasigilli potr ordinare che sieno prese nuove
informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto
corrisponder coi magistrati, funzionarj e particolari.

30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli
dar la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

31. In virt di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo
la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono
situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili
durante un anno, e non potranno essere sottoposti n a privilegio, n
ad ipoteca, n a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del
codice Napoleone, n a condizione alcuna che ne diminuisse la
propriet o il prodotto.

32. Il procurator generale del sigillo invigiler per l'iscrizione
sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sar
obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o
trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti
quindici giorni.

33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo far fare
la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e
convenzionali, metter altres ogni diligenza per render liberi i beni
dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle
leggi, e ne sar fatto da lui medesimo un certificato prima di
rilasciare il parere di cui si parler nell'art. seguente.

34. Se il parere  favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere
guardasigilli ci presenter, unitamente ai documenti e al detto
parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed
autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

35. Quando il consiglio sar di parere che i beni proposti non abbiano
le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda,
i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno
presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere
del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al
petente dal segretario generale.

36. La detta restituzione sar menzionata nel registro, e il
procurator generale indirizzer ai conservatori delle ipoteche ove
sono situati i beni, una istanza, in virt della quale verr
cancellata ogni trascrizione.

37. Allorch noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi
documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una
spedizione del decreto.


_=Sezione III.=_

_Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti._


38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le
lettere-patenti.

39. A quest'effetto egli sar obbligato di versare nella cassa
dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte
d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

40. Met di questa somma apparterr all'ordine della Corona di ferro;
l'altra met sar destinata per le spese del sigillo.

41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del
nostro gran sigillo.

42. Esse indicheranno,

    I. Il motivo della distinzione che noi avremo accordata;

    II. Il titolo da noi affetto al maggiorasco;

    III. I beni che ne formano la dotazione;

    IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un
registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarr depositato
agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sar fatta
menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si
porter al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle
trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14,  3 e 4 del tit.
II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator
generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero
pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale
di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono
situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali far
menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza
e della trascrizione sui registri.

47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino
delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche
ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico
dell'impetrante.




=Capitolo II.=

_Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto,
sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la
trasmissione del titolo._


_=Sezione I. =_

_Maggioraschi di proprio moto._


49. Allorch sar stata da noi accordata la totalit della dotazione
del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al
maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il
quale, sulla istanza dell'impetrante, far spedire le patenti. Entro
il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate,
pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

50. Allorch la dotazione del titolo sar stata fatta in tutto o in
parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo
la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella
sezione II del capitolo II del presente titolo.


_=Sezione II. =_

_Maggioraschi sopra domanda._


51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella
loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14,  4 del
sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una
petizione a questo oggetto.

52. Questa petizione sar motivata, e porter, oltre l'indicazione dei
servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni
prescritte dall'articolo 23.

53. Allorch la dimanda ci parr suscettibile d'essere presa in
considerazione, sar rimessa coi relativi documenti al nostro
cancelliere guardasigilli il quale li far esaminare dal consiglio del
sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26,
27 e 28.

54. Il cancelliere guardasigilli ci presenter le conclusioni del
procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i
mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e
vita onorevole del petente e della sua famiglia.

55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenter, se
vi  luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del
maggiorasco, alle condizioni che ci piacer d'imporre.

56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere
ordiner la consegna delle carte al petente, con annotazione della
detta consegna nei registri.

57. Allorch la domanda sar accordata, il cancelliere guardasigilli
far spedire le patenti. Se a noi sar piaciuto d'imporre delle
condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle
lettere-patenti, ci render conto del loro adempimento.

58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il
registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I,
sezione III del titolo II.




=Capitolo III.=

_Degli effetti della creazione de' Maggioraschi._


=Sezione I.=

_Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone._


59. Il titolo che ci sar piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco,
sar affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avr avuto
luogo la creazione, e passer alla sua discendenza legittima, naturale
o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potr
adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice
Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sar accordato, o pervenuto
ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ci
non  con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a
questo effetto.

Quegli che vorr ottenere una tale autorizzazione, si presenter
davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prender a questo
riguardo i nostri ordini.

61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno
diritto i titoli di _duca_, di _conte_, di _barone_ e di _cavaliere_,
e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un
maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

  _Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinasta, d'ubbidire alle
  costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono,
  leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi
  sentimenti di fedelt e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della
  patria ogni volta che il territorio sar minacciato, e che S. M. ander
  all'armata._

62. Lo stesso giuramento verr prestato entro tre mesi da quelli che
saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e
ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i
cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi
avremo delegati a quest'oggetto.


_=Sezione II=._

_Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni
che li compongono._


64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono
essere n ipotecati n sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della
loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il
compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi
beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od
ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi
qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

66. La nullit dei giudizi sar pronunziata dal nostro consiglio di
stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale
relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad
istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del
sigillo de' titoli.

67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo
65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici
di pronunziarne la validit.

68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di
destituzione, ed anche di pene pi gravi, se occorre, e di tutti i
danni e spese delle parti, di negoziar direttamente n indirettamente
le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito
dall'articolo 20.

69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna
ipoteca legale n giudiziaria.

70. Nondimeno, se, in virt d'un'ipoteca legale acquistata
anteriormente alle formalit enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33,
e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini
del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni
del maggiorasco, il titolare dovr, se ne  ricercato, compiere o
rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati
stralciati per effetto della detta ipoteca.

71. Il godimento de' beni seguir il titolo sopra tutte le teste che
lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.

72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterit
mascolina, sia che, per mancanza di posterit mascolina, il
maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza
mascolina, la sua vedova avr diritto ad una pensione, che verr presa
sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

73. Questa pensione sar della met del prodotto, se il maggiorasco 
estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora:
in quest'ultimo caso la pensione non sar dovuta,

    I. Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale
        a quello che dato le avrebbe la pensione;

    II. Se si rimaritasse senza nostra permissione.

74. Il titolare del maggiorasco sar tenuto,

    I. Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

    II. Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

    III. Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

    IV. Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art.
        76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza per che il
        titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi pi del terzo del
        prodotto dei beni, duranti i due primi anni;

    V. Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della
        natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice
        Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre
        defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza
d'un'annata del reddito.

75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel
caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati,
indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5
dell'art. 2103; ma la delegazione non sar permessa, per quest'ultimo
caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che
sono a carico degli usufruttuarj.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potr aver luogo se non
per la concorrenza della met del reddito.

77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle
riparazioni considerabili agli edifici o propriet componenti il
maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione  qui sopra
autorizzata, vi sar provveduto da un decreto fatto da noi in
consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del
consiglio del sigillo de' titoli.




=Capitolo IV.=

_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle
forme di quest'alienazione, e del reimpiego._


_=Sezione I. =_

_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco._


78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione,
ottenere, se vi  necessit od utilit, l'autorizzazione di cambiare
in tutto o in parte i beni che la compongono.

79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro
domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24,
al cancelliere guardasigilli il quale prender i nostri ordini per
farla esaminare, se vi  luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.

80. Il consiglio proceder sulla domanda nella forma prescritta dagli
articoli 28 e 29.

Se il suo parere  favorevole, il cancelliere guardasigilli ci
presenter, col detto parere e rapporto del procurator generale, un
progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il
cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed
ordinando, se vi  luogo, il deposito del prezzo alla cassa
d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.

81. La vendita potr esser fatta amichevolmente o all'incanto.

82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuer a
percepire i redditi del maggiorasco.

83. L'impetrante sottoporr al consiglio del sigillo de' titoli il
progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, dar,
sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sar
presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite
delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte,
com' detto nel capo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni di cui sar permessa l'alienazione,
rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avr luogo
in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei
titoli, o di un suo delegato.

87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state
osservate alcune delle formalit stabilite negli articoli precedenti
della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

88. Le nullit saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il
quale, sull'istanza del procuratore generale, decreter nelle forme
stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle
vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

89. L'acquirente dovr di pieno diritto al titolare gl'interessi del
prezzo fino al pagamento, ancorch non fossero stati stipulati, e
senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sar dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini
convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagher
l'interesse al titolare.


_=Sezione II. =_

_Del reimpiego del prezzo de' beni alienati._


90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sar fatto entro sei
mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli
articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.

Esso verr effettuato nelle forme e modi seguenti.

91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili
reali, presenter al consiglio del sigillo dei titoli,

    I. Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;

    II, I titoli che ne fanno constare la propriet ed il valore;

    III. Le carte che ne giustificano il prodotto;

    IV. Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stender
il suo parere che ci sar presentato dal cancelliere guardasigilli,
per essere da noi definitivamente decretato come sar di ragione.

93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare
l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch' accordato al
titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sar munito di
patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e
trascritte, com' detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione
che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi
nel commercio.

95. Allorch, a termini del decreto di alienazione, o per decreto
susseguente, il reimpiego sar stato permesso in rendite sul monte
Napoleone, il prefetto del monte dar al titolare che avr fatto
l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione
della loro inalienabilit, secondo le forme prescritte nella sezione I
del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sar deposta negli archivj del
sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla
rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone far
eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette
rendite, corrente al momento del loro acquisto.

97. Le propriet possedute in maggiorasco non avranno e non
conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun
privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro propriet.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e
criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto
non v' derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni
personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella
stessa proporzione degli altri cittadini.

98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avr
fornito i beni componenti la dotazione, si estinguer, il titolo
rester soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi
nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi.
Noi ci riserviamo per, secondo le circostante, e sulla domanda del
titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi
generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali,
senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di
legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la
dotazione.

99. Allorch la dotazione del maggiorasco sar stata in tutto od in
parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso
d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il
caso, la condizione si adempir sopra questi beni o sopra quelli che
avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro
procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri
procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i
tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno
l'esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
ed alle autorit amministrative, perch le trascrivano nei loro
registri, le osservino e le facciano osservare.


Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo d 21 settembre
1808.

          NAPOLEONE.

                Per l'Imperatore e Re,
            _Il Ministro Segretario di Stato,_ =A. Aldini.=





    NAPOLEONE,

    _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni_,

    =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
    E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,


Visto il settimo statuto sopra i titoli e maggioraschi del nostro
regno d'Italia,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:




TITOLO PRIMO.

_Modo di far gli atti per le dimande relative ai maggioraschi._


Art. 1. Le domande per la creazione dei maggioraschi da formarsi in
virt dell'art. 23 del settimo statuto, quelle per l'alienazione e pel
reimpiego, e in generale tutte le domande relative a' maggioraschi, da
esaminarsi nel consiglio del sigillo de' titoli, sia direttamente, sia
dietro nostro decreto, saranno formate, istradate e condotte a termine
col mezzo di uno degli avvocati presso la corte di cassazione.

Lo stesso si praticher per tutti gli affari in cui il consiglio del
sigillo de' titoli  chiamato a deliberare.

2. Saranno egualmente forniti dagli avvocati presso la corte di
cassazione gli schiarimenti che il procurator generale del consiglio
del sigillo de' titoli dimandar potrebbe all'impetrante od al
titolare, e le giustificazioni che gli uni e gli altri sono tenuti di
fare, senza per che sia derogato all'articolo 29 del settimo statuto,
in ci che riguarda la corrispondenza del procurator generale colle
autorit locali per questi medesimi oggetti.

3. Allorch sar stata da noi accordata la dotazione d'un titolo, sia
in totalit, sia in parte, e si tratter di procedere all'atto di
costituzione dei beni affetti al maggiorasco, il titolare sar
assistito da uno de' sopraddetti avvocati, o potr anche farsi
rappresentare dal medesimo coll'autorizzazione del cancelliere
guardasigilli. In quest'ultimo caso il titolare sar tenuto di fare
una procura speciale in cui egli dia all'avvocato da lui costituito la
facolt di sottoporsi in suo nome all'adempimento delle condizioni che
ci sar piaciuto d'imporre.

4. La spedizione ed il rilascio di tutte le patenti potranno soltanto
addimandarsi ed ottenersi col mezzo degli avvocati presso la corte di
cassazione, i quali per non potranno in alcun caso unire alla loro
domanda il progetto delle patenti.

5. Allorch le patenti conterranno l'istituzione d'un maggiorasco, il
segretario generale ne rilascer una spedizione certificata dal
cancelliere guardasigilli all'avvocato costituito il quale sar
personalmente tenuto di fare in nome dell'impetrante le diligenze
necessarie pel registro delle dette patenti nelle corti di appello e
nei tribunali di prima istanza, come pure per la loro trascrizione sul
registro del conservatore delle ipoteche.

6. Se l'avvocato costituito non giustifica nello spazio di due mesi
che le patenti sono state registrate, presentandone al nostro
procurator generale copia certificata con menzione che sono state
pubblicate, registrate e trascritte, si proceder all'adempimento
delle dette formalit per officio del procurator generale ed a spese
dell'avvocato costituito, salvo il suo ricorso contro il suo
commettente.

7. Le disposizioni dei due precedenti articoli sono applicabili agli
atti di costituzione dei beni affetti ad un maggiorasco.

8. La deputazione dell'avvocato ed il deposito delle domande, carte e
memorie saranno fatti nella segreteria del sigillo dei titoli nella
forma prescritta dal terzo statuto costituzionale,  3, relativamente
agli affari contenziosi portati al consiglio degli uditori.

9. Il segretario generale del consiglio del sigillo de' titoli
presenter al nostro cancelliere guardasigilli le dimande che debbono
essere dirette in tutt'i casi previsti dal presente nostro decreto, e
rimetter al procuratore generale l'ordine del cancelliere
guardasigilli, le dette richieste, come pure le carte e le memorie
fornite dagl'impetranti o dai titolari, allorch vi sar luogo alla
comunicazione.




TITOLO II.

_Dei diritti da percepirsi per gli atti relativi ai maggioraschi._


10. L'atto indicativo dei beni ordinato dall'articolo 30 sar fatto
sopra carta bollata e verr registrato. Non si pagher pel registro
che il diritto fisso d'una lira, e per la trascrizione alle ipoteche
il salario del conservatore.

11. Dovendo le nostre patenti d'istituzione di maggioraschi essere
registrate nelle corti e nei tribunali, i transunti che ne saranno
rilasciati a quest'oggetto, non saranno soggetti al bollo e al diritto
di registro.

Si percepir al punto del loro registro nelle corti d'appello,

    Pei maggioraschi-ducati      lire 72.
    Pei maggioraschi-contee          48.
    Pei maggioraschi-baronie         24.

Due terzi del diritto saranno pel registro; l'altro terzo per la
cancelleria.

Non si pagher pel registro ne' tribunali di prima istanza che met
del diritto suddetto.

Al punto della trascrizione delle patenti sui registri delle ipoteche
si percepir un diritto eguale a quello attribuito alla cancelleria
dei tribunali di prima istanza pel registro.

12. L'atto di costituzione, ovvero il processo verbale di designazione
de' beni componenti i maggioraschi di proprio moto, cos quelli di cui
l'intera dotazione sar stata da noi accordata, come quelli la cui
dotazione non sar stata da noi fatta che in parte, sar sopra carta
bollata, e non pagher alcun diritto di registro. La trascrizione ai
registri delle ipoteche non sar soggetta che al salario del
conservatore, e il registro nelle corti e nei tribunali che al
pagamento dei diritti ordinarj di cancelleria.

13. Nel caso che avesse luogo un processo verbale d'accettazione delle
condizioni che ci piacer d'imporre al momento dell'erezione d'un
maggiorasco sopra domanda, sar un tal processo steso sopra carta
bollata e soggetto al diritto fisso d'una lira.

14. Le mutazioni, a motivo di morte, dei beni componenti un
maggiorasco non daranno luogo che ad un diritto eguale a quello che si
percepisce per la trasmissione di semplice usufrutto in linea diretta.
Questo diritto  a carico del maggiorasco, e sar pagato dal chiamato
e dalla vedova in proporzione, senza che possa essere riclamato contro
la successione del titolare defunto.

15. Il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia  incaricato,
per quella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto
che sar pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo d 21 settembre
1808.

    NAPOLEONE.

           Per l'Imperatore e Re,
        _Il Ministro Segret. di Stato,_
                      =A. Aldini.=





    NAPOLEONE,

    _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_

    =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia=
    E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO,

    Visto il sesto statuto costituzionale,
    Abbiamo decretato e decretiamo:




TITOLO PRIMO.

_Comunicazioni del governo al senato._


Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa
diretta al presidente o con decreto.

2. Allorch un grande ufficiale della corona  destinato a presedere
il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.

3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno
dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande
ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.

4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono
presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i
motivi.

5. I conti de' ministri sono trasmessi al senato con decreto reale.

6. Allorch il senato  chiamato ad esercitare le funzioni
attribuitegli dall'art. 15 del sesto statuto, il re trasmette un
progetto di senatoconsulto.

7. Le deliberazioni del senato sul progetto di statuti, di leggi, di
senatoconsulti sono trasmesse al re con messaggio.

8. Le osservazioni del senato sui conti dei ministri e sui bisogni e i
voti della nazione sono portate al re da una deputazione.




TITOLO II.

_Deliberazioni del senato._


9. I progetti portati al senato, a norma dell'art. 4 del presente
decreto, sono rimessi ad una commissione speciale di cinque membri
nominati a maggiorit assoluta di voti, per farne rapporto al giorno
fissato dal re per la discussione.

Il presidente dichiara prorogata la seduta a quel giorno.

10. Sull'istanza della commissione, il presidente del senato pu
chiedere al re che la commissione sia autorizzata ad una conferenza
cogli oratori del governo o coi ministri, indicandone i motivi e
l'oggetto.

Il segretario di stato fa conoscere al presidente il decreto del re,
il giorno e il luogo della conferenza, e il giorno in cui dovr esser
fatto dalla commissione il rapporto al senato, quando questo rapporto
non possa aver luogo nel termine indicato all'articolo precedente.

11. Nessuna commissione pu deliberare se non  presente pi della
met de' suoi membri. Le commissioni discutono in comitato segreto.

12. Il rapporto della commissione  letto alla tribuna del senato da
uno dei membri della commissione.

13. Il rapporto della commissione sui progetti di statuto o di legge,
menzionati negli art. 11 e 12 del sesto statuto costituzionale,
terminer colle seguenti parole: La commissione pensa che il senato
consulente _possa votare per il progetto_, ovvero: _La commissione_
_pensa che il senato consulente possa supplicare il re di ordinare un
nuovo esame del progetto._

14. Sopra qualunque altro progetto di legge, il rapporto della
commissione terminer colle seguenti parole: La commissione _pensa che
non vi sia luogo a presentare al re osservazioni sul progetto_,
ovvero: _La commissione pensa che vi sia luogo a presentare al re, sul
progetto, le osservazioni esposte nel presente rapporto._

15. Dietro il rapporto della commissione  libero ad ogni senatore di
esporre il proprio parere. Gli oratori del consiglio di stato possono
prendere parte alla discussione, e danno gli schiarimenti di cui
fossero richiesti.

Appartiene al presidente di chiudere la discussione e di mettere in
deliberazione il progetto.

16. Pei progetti di legge pronunciati all'art. 13 del sesto statuto
costituzionale, la discussione e la deliberazione del senato non
versano se non sulle osservazioni che vi sia o no luogo di presentare
al re.

17. Nella votazione sui progetti di statuto che a termini
dell'articolo 11 del detto statuto costituzionale  a scrutinio
segreto, si osserver il seguente metodo:

Uno de' segretarj del senato fa l'appello nominale dei votanti; a
misura che questi si presentano per votare, viene loro consegnata una
palla. Un'urna coperta che sta sulla tavola del presidente, 
destinata a raccogliere i voti in un recipiente distinto in due parti
dalla diversit del colore, e dinotanti il _s_ ed il _no_. Terminato
l'appello nominale, il presidente pubblica il numero de' voti
ritrovati nell'una e nell'altra parte.

18. Se vi  per il progetto la pluralit di due terzi di voti, il
presidente dichiara: _Il senato consulente vota per il progetto_. Se
non vi  per il progetto detta pluralit di voti, il presidente
dichiara: _Il senato supplica il re di ordinare un nuovo esame del
progetto._

19. Negli altri casi in cui il senato non delibera a scrutinio
segreto, la votazione si far alzando le mani.

20. La deliberazione del senato  trasmessa lo stesso giorno al re con
un messaggio.

21. Il decreto del re che costituisce statuto o legge i progetti
proposti alla deliberazione del senato, e contemplati negli articoli
11 e 12 del sesto statuto costituzionale,  intestato come segue:

  (_Il nome del re_)

  Vista la deliberazione del senato in
  data del.......................... sul
  progetto di (statuto o legge) statogli
  presentato l......................... e
  discusso in conformit degli articoli 10 e
  (11 o 12) del sesto statuto costituzionale,

  Abbiamo decretato e decretiamo:
  .............................
  .............................

  Comandiamo e ordiniamo che.......
  presente............... (statuto o legge),
  munito dei sigilli dello stato, sia registrato
  dal senato, pubblicato ed inserito nel bollettino
  delle leggi.

Se trattasi di statuti, si aggiunger:

  Ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
  del nostro regno e diretto ai tribunali ed
  alle autorit amministrative, perch lo
  trascrivano nei loro registri, l'osservino
  e facciano osservare; e il segretario di
  stato del nostro regno  incaricato d'invigilare
  sull'esecuzione.

22. Il decreto del re  comunicato al senato. Il presidente ne fa fare
la lettura da uno de' segretarj, e immediatamente dopo pronunzia: Il
senato ordina che lo statuto costituzionale (ovvero la legge), di cui
 stata fatta la lettura, sia trascritto ne' suoi registri e
depositato ne' suoi archivj.

23. Sui progetti di legge indicati all'art. 16 del presente decreto,
se il senato pensa non essere luogo a presentare osservazioni, il
presidente ordina che la legge sia trascritta ne' registri e
depositata negli archivj del senato. Se il senato pensa essere luogo a
presentare osservazioni, sono queste trasmesse nello stesso giorno al
re con messaggio.

24. Il decreto del re che costituisce legge il progetto della natura
di quelli contemplati nel precedente articolo  intestato come segue:

          (_Il nome del re_)

  Visto il progetto di legge stato comunicato
  al senato l...... in conformit
  degli articoli 10 e 13 del sesto statuto
  costituzionale,

  Abbiamo decretato e decretiamo:
  ......................
  ......................

  Comandiamo ed ordiniamo che la presente
  legge, munita del sigillo dello stato,
  sia registrata dal senato, pubblicata ed
  inserita nel bollettino delle leggi.

25. Detto decreto  comunicato al senato che ne fa seguire la
registrazione in conformit dell'art. 22 del presente decreto.

26. I conti dei ministri trasmessi dal re al senato sono rimessi ad
una commissione speciale composta di sette membri.

Questa commissione  incaricata di esaminare se vi sia o no luogo a
presentare osservazioni al re sui conti de' ministri e sui bisogni e
voti della nazione.

La commissione far il suo rapporto nel giorno fissato dal re, come
all'articolo 19.

27. Se il senato pensa non esservi luogo a presentare osservazioni, il
presidente ordina in presenza del senato che i conti comunicati sieno
depositati negli archivj. Nel caso opposto, la commissione viene
incaricata di estendere l'indirizzo al re.

28. Questa deliberazione presa nel modo indicato dagli articoli
precedenti,  trasmessa con messaggio al re, che far conoscere al
presidente del senato i suoi ordini su tutto ci che pu essere
relativo alla deputazione cui fosse luogo; a mente dell'articolo 17
dello statuto.




TITOLO III.

_Ufficiali del senato._


29. Il cancelliere appone il sigillo a tutti gli atti ch'emanano dal
senato, rilascia i certificati di vita e di residenza, ed i passaporti
ai senatori che ne hanno bisogno.

30. Amministra le propriet del senato, prende possesso in di lui nome
dei beni di dotazione, e nomina gli agenti che amministrano sotto i
suoi ordini e con sua procura.

31. Dirige le liti che possono insorgere relativamente ai beni che
compongono la dotazione del senato.

32. In ogni affare in cui sia compromessa la propriet de' beni, il
cancelliere non pu n intentare un'azione, n difendersi, n
transigere, senz'aver fatto prima rapporto al senato che nomina per
ciaschedun affare una commissione di quattro membri. Questa
commissione, di concerto col cancelliere, determina le misure da
prendersi.

33. Le transazioni fatte dal cancelliere non sono valide se non dopo
di essere state approvate dal gran consiglio d'amministrazione.

34. Il cancelliere ha sotto i suoi ordini il segretario archivista e
suoi aggiunti, e il numero d'impiegati necessarj per le diverse sue
attribuzioni.

35. Il tesoriere soprintende alla contabilit del senato e procura il
regolare introito delle somme dovute dagli affittuarj e debitori del
senato.

36. Ha sotto i suoi ordini un cassiere e il necessario numero
d'impiegati.

37. I pretori sono incaricati della polizia e delle cerimonie del
senato.

38. Hanno sotto i loro ordini due messaggieri e quattro uscieri, e il
necessario numero di guardie per la polizia del palazzo.

39. Travagliano col re almeno una volta ogni trimestre.

40. Il segretario archivista  nominato dal re, sopra lista dupla del
senato; gli altri impiegati sono nominati dal senato, sulla
proposizione degli ufficiali senatori dai quali immediatamente
dipendono.




TITOLO IV.

_Gran consiglio d'amministrazione_.


41. Il gran consiglio d'amministrazione  composto di cinque membri
nominati dal senato nel suo seno e dei due segretarj senatori in
esercizio.

42. Si raduna dietro ordini del re e necessariamente almeno una volta
all'anno.




TITOLO V.

_Commissione della libert individuale_.


43. La commissione della libert individuale  composta di cinque
membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni
quattro mesi.

44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende
cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza,
quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel
termine di dieci giorni.

45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni
dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per s, o col mezzo
dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla
commissione della libert individuale.

46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di l
dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato,
invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libert la persona
detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj.

47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese,
la persona detenuta non sia posta in libert o rimessa ai tribunali
ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene
convocato dal presidente, e che dichiara, se vi  luogo, esservi forti
presunzioni che N....... sia detenuto arbitrariamente.

Questa dichiarazione  comunicata con messaggio al re.




TITOLO VI.

_Disposizioni generali_.


48. Senza ordine del re non pu essere convocato il senato che dal
presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione
senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa
commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale
del senato per affari interni del corpo.

La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne
previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e
gli rende in seguito conto della deliberazione.

49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a
quello per cui  convocato.

50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi
hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un
posto distinto.

51. Uno statuto determiner la giurisdizione e l'organizzazione
dell'_alta corte reale_.

52. Il presente decreto sar registrato negli atti del senato,
pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di
stato del nostro regno d'Italia  incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.

Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo d 9 novembre
1809.

    NAPOLEONE.

            Per l'Imperatore e Re,
        _Il Ministro Segret. di Stato,_
                =A. Aldini.=





NAPOLEONE,

_Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_

=Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,= PROTETTORE DELLA
CONFEDERAZIONE DEL RENO E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Vista la deliberazione del senato, in data del 26 febbrajo 1810, sul
progetto di statuto statogli presentato il d 22 detto mese e discusso
in conformit degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,

_Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:_




OTTAVO STATUTO.

_Estratto de' registri del senato consulente del giorno 26 febbrajo
1810._

Il senato consulente, riunito nel numero dei membri prescritto
dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale,

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli
oratori del governo ed il rapporto della commissione speciale nominata
nella seduta del 22 febbrajo 1810;

Essendo stata deliberata l'adozione col numero di voti prescritto
dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:




TITOLO PRIMO.

_Della dotazione della corona._



=Sezione prima.=


Art. 1. La dotazione della corona  composta dei palazzi, case,
parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo
statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5
ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sar trasmesso
al senato e annesso alla minuta del presente statuto.

3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri
monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della
dotazione della corona. Ne sar fatto l'inventario e trasmesso al
senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente
parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma
di 5,000,000.

I re possono per aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra
vivi, le suppellettili della corona.


=Sezione II.=

_Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona_.


5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e
imprescrittibili.

6. Non possono essere n dati in pegno, n aggravati di pesi e
d'ipoteche.

7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non
pu aver luogo che in vista di un senatoconsulto.


=Sezione III.=

_Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona._


8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il
quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale
vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le
sentenze.

9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della
corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle
locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430
e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione
enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in
consiglio di stato.

10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona  regolato
conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.


=Sezione IV.=

_Dei carichi della dotazione della corona._


11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti
i carichi civili della propriet, ma non sono soggetti alle pubbliche
imposte.

12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re
defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere
pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza
di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio
della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul
trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non pu ricevere
alcun'altra destinazione, ed  posto sotto l'amministrazione e la
risponsabilit dell'intendente generale.




TITOLO II.

_Del demanio straordinario._


15. Il demanio straordinario  composto dei beni mobili ed immobili
che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra, in
virt di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.

16. Il re dispone del demanio straordinario, .

    1. per sovvenire alle spese delle armate;
    2. per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari
        resi allo stato;
    3. per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare
        le arti ed accrescere lo splendore del regno.

17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti
i carichi della propriet ed a tutte le contribuzioni pubbliche
imposte, come i beni dei particolari.

18. Vi sar un intendente generale ed un tesoriere del demanio
straordinario.

19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte
le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro
il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.

20. La contabilit del tesoriere sar verificata ciascun anno da una
commissione del consiglio di stato.

21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per
decreto o per decisione.

22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascer in
favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza
quest'ordine niun assegno gli sar fatto buono nei suoi conti.

23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente former lo
stato dei beni e lo invier al cancelliere guardasigilli il quale far
fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in
favore dei donatario. Nell'investitura sar sempre espresso il caso di
reversione dei beni dati dal re.

24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio
straordinario  irrevocabile.




TITOLO III.

_Del demanio privato del re._


25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da
successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto
civile.

26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale
ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono
dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.

27. Tutti i mobili della corona al di l del valore di cinque milioni,
fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.

28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della propriet, tutte
le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.

29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi
depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorch si
fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.

30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia
per ultima volont, senza essere legato da alcuna delle disposizioni
proibitive del codice Napoleone.

31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte
con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.

32. Se la disposizione  fatta sui beni mobili, si procede come
all'art. 22.

33. Se la disposizione  fatta sui beni immobili, l'intendente former
lo stato dei beni, ed il donatario n'entrer in possesso adempiendo le
formalit prescritte dalle leggi.

34. Le disposizioni testamentarie, in virt delle quali il re dispone
dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere
guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme
determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo
1806.

35. Il re non pu prima dell'et d'anni venticinque disporre per atto
tra vivi del suo demanio privato.

36. Il re all'et di anni sedici potr disporne per atto di ultima
volont sino alla somma di due milioni.

37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del
suo demanio privato, la successione sar regolata come segue.

38. Se il re non lascer che un figlio maschio, questi succede in
tutti i beni del demanio privato.

39. Se il re lascia pi figli maschi, o maschi e femmine, essi
divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano
immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di
cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ci
indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il
soprappi apparterr al primogenito.

40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i
principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette
principesse potr ereditare fino alla concorrenza di un milione di
rendita.

Il nuovo re avr i medesimi diritti come se fosse figlio del re
defunto, ed erediter come all'articolo 39.

41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero
sono esclusi dalle eredit. Per altro le principesse in caso di
vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro
discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredit.

42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re
non sono in alcun tempo, n sotto qualsivoglia pretesto riuniti di
pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non pu farsi che
per istatuto.

43. La riunione dei beni non  presunta neppure nel caso in cui il re
avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col
demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.

44. Il demanio privato rester obbligato al pagamento delle somme cui
il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione
di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.

45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del
valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista
famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di
diritto alla suppellettile della corona.

46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano
al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro
provengono.

47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e
disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante
qualunque disposizione contraria delle leggi civili.




TITOLO IV.

_Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani._


=Sezione prima.=

_Disposizioni generali._


48. Il vedovile delle regine  a carico dello stato. Il quantitativo
del vedovile  fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio
del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe
secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato
la qualit di erede presuntivo della corona.

49. Gli appannaggi sono dovuti, 1. ai principi figli secondogeniti
del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2. ai
discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato
verun appannaggio al loro padre od avo.

50. Non  dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti.
Esse per hanno i diritti espressi nel titolo V.

51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di
beni stabili situati nel territorio del regno.

52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono
di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso
d'insufficienza, vi  provveduto da un senatoconsulto.

53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono
coi beni formanti il loro appannaggio.

54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari
patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole
del diritto civile.


=Sezione II.=

_Della trasmissione degli appannaggi._


55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito
eredita l'appannaggio.

56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio
ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o
privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.

57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che
allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano
giunti all'anno diciottesimo.

58. In caso di mancanza di uno o pi rami mascolini della linea
appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino pi prossimo
sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.

59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado,
chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche
contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei
termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e
gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni
dell'articolo 9.

60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredit degli appannaggi, o
sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di
famiglia.


=Sezione III.=

_Della concessione degli appannaggi._


61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio
privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del
senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virt di
un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo
l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

62. Pu il re differire, finch lo giudica conveniente, la
proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere
riputato rinunzia.

63. Il re pu proporre e costituire l'appannaggio in pi volte e per
parti. Se l'appannaggio  costituito sullo stato, non si presume che
il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza
una espressa rinunzia.

64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la
proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re
successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.


=Sezione IV.=

_Della fissazione degli appannaggi._


65. La fissazione degli appannaggi non  uniforme. Viene determinata
dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.


=Sezione V.=

_Dei carichi che sopportano gli appannaggisti._


66. La rendita degli appannaggi  affetta,

    1. per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali
        e legittimi dell'appannaggista;

    2. pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;

    3. pel vedovile che sar stato costituito alle vedove.

Non potr per il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto
l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti
attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al
conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della
famiglia reale.

Il capitale della dote  pagato o dal demanio straordinario o privato,
o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.

68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi,
liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti,
all'eccezione del vedovile, com' detto all'articolo 66. Tuttavia
l'erede dell'appannaggio  obbligato di pagare i debiti del suo
antecessore, sino alla concorrenza della met di un'annata del
reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio
di famiglia.


=Sezione VI.=

_Della conservazione dell'appannaggio._


69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le
disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.

70. Non possono essere permutati che in virt d'un senatoconsulto.
Qualunque permuta altrimenti fatta  nulla.

71.  proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullit.
Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del
gran giudice, ministro della giustizia.


=Sezione VII.=

_Dell'estinzione degli appannaggi._


72. Gli appannaggi si estinguono, 1. per la mancanza della
discendenza mascolina del primo concessionario, salvi per i vedovili
di cui trovansi affetti; 2. per la vocazione dell'appannaggista
attuale ad un regno estero, allorch non esistono principi collaterali
dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3. per la
sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la
permissione del re, allorch non esiste alcun principe chiamato dopo
di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al
principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe
appannaggiato e dei suoi figli.

73. I principi, il cui appannaggio  o sarebbesi estinto per la
vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere
spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali,
situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.

74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella
famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del
re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal
consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul
demanio privato.

75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono
esclusi dalle donazioni che il re pu far loro dei beni che compongono
il suo demanio privato o il demanio straordinario.

76. La propriet dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro
mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza,
sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del
presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono
affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i
diritti di prima ed assoluta propriet.

77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a
stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione
cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al
demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.




TITOLO V.

_Della dotazione delle principesse._


78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei
principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il
loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re
sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel
caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virt di un
senatoconsulto.

79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote
non pu essere costituita che in danaro.

80. Essa non  accordata che sopra proposizione del re, ed  regolata
da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.

81. Le principesse giunte all'et dei diciotto anni compiti e non
maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.

82. Questa pensione sar fissata, per ciascuna di loro, com' detto
all'art. 61, sez. III, tit. IV.

83. Il presente statuto sar trasmesso con messaggio al re.


         _IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_

    _Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._
    _Firmat._ =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj._


           Veduto e sigillato,

    _Pel Cancelliere del Senato assente,
           Firmat_. =Mengotti.=


Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli
dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel
bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorit
amministrative, perch lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e
facciano osservare; ed il segretario di stato del nostro regno 
incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo d 15 marzo
1810.


        NAPOLEONE.

    _Visto da Noi Cancelliere
    Guardasigilli della Corona,
    =Il Duca di LODI.=_

                   Per l'Imperatore e Re,
  L. S.        _Il Ministro Segretario di Stato,_
                         _A. ALDINI._





    NAPOLEONE,

    _Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,_

    =Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,=
    PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
    E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Vista la deliberazione del senato, in data del d 2 marzo 1810, sul
progetto di statuto statogli presentato il d 27 febbrajo e discusso
in conformit degli articoli 10 e 11 del sesto statuto costituzionale,

_Abbiamo decretato e decretiamo:_




NONO STATUTO.

_Estratto dei registri del senato consulente del giorno 2 marzo 1810._


Il senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'articolo 29
del sesto statuto costituzionale,

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli
oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale
nominata nella seduta del 27 febbrajo prossimo passato;

Essendo stata deliberata l'adozione col numero dei voti prescritto
dall'articolo 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

Art. 1. L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro
amatissimo figlio adottivo, sar formato di tanti beni demaniali,
quanti in ragione del cinque per cento diano una annua rendita di un
milione di lire italiane.

Apparterr pure all'appannaggio la _Villa Bonaparte._

2. Il predetto appannaggio, sia riguardo alle persone che vi hanno
interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sar regolato in
tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV
dello statuto del 26 febbrajo p. p.

3. Il presente statuto sar trasmesso con messaggio al re.

        _IL PRESIDENTE E I SEGRETARJ,_
    _Firmat._ =Conte PARADISI=, _Presidente._
    _Firmat_. =Mengotti, Lamberti=, _Segretarj_.

         Veduto e sigillato,
    _Pel Cancelliere del Senato assente,
         Firmat_. =Mengotti.=


Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli
dello stato, sia registrato dal senato, pubblicato ed inserito nel
bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali
del nostro regno, e diretto ai tribunali ed alle autorit
amministrative, perch lo trascrivano nei loro registri, l'osservino e
facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno 
incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo d 15 marzo
1810.


        NAPOLEONE.


    _Visto da Noi Cancelliere
    Guardasigilli della Corona_
    _=Il Duca di LODI.=_

    L. S.

    Per l'Imperatore e Re,
    _Il Ministro Segretario di Stato,
    A. ALDINI._





NOTA DEL TRASCRITTORE.

Abbiamo indicato il _corsivo_ e il =Maiuscoletto=.

I seguenti refusi sono stati corretti:

  Essi sono, a tititolo della loro carica,
  decreta, e Noi ordinianiamo quanto segue:
  1. De' principi della famiglia reale, i i quali
  18. E creata nel seno del senato una commissione
  96. Una dopla di questa dichiarazione sar deposta






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e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia, by Anonymous

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