The Project Gutenberg EBook of Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori, by Jean Baptiste Bouvier This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori Author: Jean Baptiste Bouvier Translator: Osvaldo Gnocchi Viani Release Date: October 23, 2005 [EBook #16920] Language: Italian Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VENERE ED IMENE AL TRIBUNALE *** Produced by Massimiliano Zattera and the Distributed proofreaders Europe team (http://dp.rastko.net/) VENERE ED IMENE AL TRIBUNALE DELLA PENITENZA MANUALE DEI CONFESSORI per Monsignor BOUVIER vescovo di Mans. Traduzione dal latino di O. Gnocchi Viani U. BASTOGI EDITORE LIVORNO Ristampa anastatica dell'edizione di Roma, 1885. *INDICE* AVVERTIMENTO PARTE PRIMA--_Dissertazione sul VI comandamento del decalogo_ CAPO I--Della Lussuria in genere » II--Delle diverse specie di lussuria consumata _Articolo_ I--Della fornicazione § I--Della fornicazione semplice § II--Del concubinato § III--Della prostituzione _Articolo_ II--Dello stupro » III--Del ratto » IV--Dell'adulterio » V--Dell'incesto » VI--Del sacrilegio _Appendice_--Dei preti provocatori di turpitudini CAPO III--Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura _Articolo_ I--Della polluzione § I--Della polluzione volontaria considerata in se stessa § II--Della polluzione volontaria considerata nella sua origine § III--Della polluzione notturna § IV--Dei movimenti disordinati § V--Norme dei confessori verso coloro che si dànno alla polluzione _Articolo_ II--Della sodomia » III--Della bestialità CAPO IV--Dei peccati di lussuria non consumata _Articolo_ I--Diletti voluttuosi del pensiero » II-- § I--Dei baci § II--Dei toccamenti impudichi § III--Degli sguardi impudichi § IV--Dell'abbigliamento delle donne _Articolo_ III-- § I---Dei turpiloqui § II--Dei libri osceni § III--Delle danze e dei balli § IV--Degli spettacoli CAPO V-- § I--Delle cause della lussuria § II--Degli effetti della lussuria § III--Dei rimedi della lussuria PARTE SECONDA--_Supplemento al Trattato sul Matrimonio_ QUESTIONE I--Dell'impedimento per impotenza _Nozioni preliminari_ QUESTIONE II--Del debito coniugale CAPO I--Del debito coniugale chiesto e reso _Articolo_ I--Dell'atto coniugale considerato in se stesso § I--Dell'accoppiamento per sola voluttà § II--Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza _Articolo_ II--Della richiesta del debito coniugale § I--Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito coniugale § II--Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale _Articolo_ III--Del ricambio del debito coniugale § I--Dell'obbligo di rendere il debito coniugale § II--Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale § III--Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale § IV--Di coloro che commettono il peccato di Onan § V--Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale CAPO II--Dell'uso del matrimonio _Articolo_ I--Quando i coniugi peccano usando del matrimonio » II--Dei contatti fra coniugi CAPO III--Norme dei confessori verso le persone coniugate AVVERTIMENTO In questo libro, destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi, noi abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i sarcerdoti, esercenti il ministero della confessione, e ciò che non può essere spiegato negli atti pubblici dei seminarii, nè confidato indistintamente a giovani alunni senza peccare di indecenza. Questo trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri matrimoniali, e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori, i quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e lucidità: gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno potuto avere fra le mani, o sono troppo rigidi, o sono incompleti e insufficienti. Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri degli sposi. Dopo aver letti molti libri di teologia su queste materie, ci proponemmo di contenerci su una via di mezzo tra la soverchia severità e la soverchia indulgenza. Nè agimmo in ciò a capriccio, ma abbiamo specialmente fatto fondamento sui giudizii dei migliori autori. Perciò chiunque non volesse sottoscrivere alle nostre sentenze, potrà consultare altre opere, bilanciare le diverse opinioni e scegliere con cognizione di causa quanto gli sembrerà più probabile. Ciò che è certo, è che i nostri intendimenti sono ispirati da retto fine; e ne chiamiamo giudici i lettori. Ci affrettiamo però a pregarli di non accusarci di mollezza nè di voler abusare delle nostre decisioni, de' nostri principii, delle nostre eccezioni, nè di favorire una perniciosa rilassatezza nei costumi. Raccomandiamo ai lettori cautela e specialmente la prudenza, che è l'occhio di tutte le altre virtù: pesino bene con maturo giudizio motivi e circostanze. Del resto, li supplichiamo instantemente, in nome della verità, a indicarci gli errori, nei quali possiamo essere caduti. Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro, annesso alle nostre opere complete che portano il titolo _Istituzioni teologiche_. Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin dal principio, sussiste sempre per indurci a mantenere questo _Manuale_ diviso da Opere destinate a correre liberamente fra le mani di tutti i seminaristi senza distinzione alcuna. PARTE PRIMA DISSERTAZIONE _Sul VI Comandamento del Decalogo_ Questo lubrico argomento essendo sempre, per la nostra fragilità, pericoloso non lo si deve studiare che per necessità, con animo vigilante, con retto fine, e invocando la suprema assistenza di Dio. Chiunque facesse troppo a fidanza colle proprie forze, e si gettasse perciò in questo argomento senza discrezione e senza prudenza, non ne uscirebbe certamente illeso, poichè dice la Scrittura (_Eccl. 3, 27_): _Chi ama il pericolo, in esso perirà_. Conviene invocare frequentemente il patrocinio della Vergine Santissima, specialmente al primo insorgere delle tentazioni, e usare una giaculatoria come la seguente: «_O Vergine purissima, monda il mio cuore e la mia carne colla tua santissima verginità e la tua immacolata concezione. Così sia._» Il sesto e il nono precetto del Decalogo, espressi in testa al 20. _dell'Esodo_, v. 14 e 17, evidentemente equivalgono, e perciò giudicammo di trattarli sotto uno stesso titolo. Come si proibisce, sotto il titolo di _furto_, qualsiasi usurpazione della cosa altrui, così sotto il titolo di lussuria[1], si condanna ogni azione ogni peccato contro la castità. [1] Il testo latino ha _moechiam_, che letteralmente vorrebbe dire _adulterio_, vocabolo che quì, in italiano, non possiamo usare imperocchè il nostro _adulterio_ ha un significato speciale e determinato, mentre il _moechia_ della lingua latina ne ha uno molto ampio e generico, corrispondente precisamente alla nostra parola _impudicizia_, o meglio ancora a _lussuria_. Ecco perchè adoperammo nella traduzione quest'ultimo vocabolo. (_Nota del traduttore_). La castità detta cosi perchè proviene dal verbo _castigare_, che indica freno alle concupiscenze (dice S. Tomaso, 22, q. 151, art. 1), è una virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della ragione. Essa è una virtù speciale, imperocchè ha un oggetto distinto: le è annessa la pudicizia, che deriva dal _pudore_ la quale per un verecondo rispetto della dignità umana rifugge talora anco da cose che potrebbero essere lecite. Triplice è la castità, cioè: _castità coniugale_, _castità vedovile_ e _castità verginale_. La castità coniugale modera l'uso del matrimonio secondo i dettami della ragione; la castità vedovile consiste nell'astinenza da ogni atto venereo, dopo disciolto il matrimonio; la castità verginale aggiunge alla astinenza perfetta, l'integrità della carne. La _verginità_ dunque può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù. Come stato, consiste nell'integrità della carne cioè nel non aver mai consumato atto venereo; come virtù, è la perfetta astinenza da ogni azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità, col proposito di mantenersi sempre in questa astinenza. Lo _stato verginale_ è dunque una cosa molto distinta dalla _virtù verginale_. Lo stato verginale può essere rotto da atti involontarii, per esempio, da commercio carnale violento; e una volta distrutto, non lo si può più ristabilire, imperocchè non è più possibile far ritornare la carne nella sua primitiva integrità. Non si possono chiamare _vergini_ nemmeno i coniugati nè coloro che si corruppero all'infuori del matrimonio, abbenchè sieno poscia diventati penitenti e santi. La _virtù verginale_ invece, lesa da un peccato che a lei e contrario ma che però non è stato consumato, nè predisposto pel matrimonio, può essere riparata colla remissione del peccato, o colla riassunzione del proponimento di mantenersi per sempre in castità. E siccome la virtù non risiede in una data condizione corporale, ma in una condizione dell'anima, così la virtù della verginità non scompare in forza di atti involontarii, abbenchè questi ledano la carne. Per questa ragione, l'aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai conseguita da coniugi o da chi, all'infuori del matrimonio, avrà consumato un atto carnale, quantunque costoro possano essere santi; ma otterranno questa aureola di gloria soltanto coloro che avranno sempre conservata la virtù della verginità, ovvero l'avranno ricuperata. Non cessano quindi d'esser virtuosamente vergini coloro, che soggiaciono involontariamente ad una forza, a cui si mostrarono renitenti. Contraria alla castità è la lussuria, sia essa consumata o non consumata, naturale o contro natura. Perciò parleremo: 1. Della lussuria in genere; 2. Delle specie di lussuria naturale consumata. 3. Delle specie di lussuria consumata contro natura; 4. Dei peccati di lussuria non consumata; 5. Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria. CAPO I. _Della lussuria in genere_ La lussuria--che viene dal verbo _lussare_--è così chiamata perchè la proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie dell'anima e del corpo: percìò si chiama talvolta anche _dissolutezza_; e _dissoluti_ appellansi coloro che a questo vizio si abbandonano. Esattamente la si definisce: _Appetito disordinato dei piaceri venerei_. Denominansi _venerei_ questi piaceri, perchè si connettono alla generazione, a cui presiedeva, secondo i pagani, la Dea Venere. PROPOSIZIONE.--_La lussuria è per se stessa un peccato mortale_. Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura, dal consenso dei Santi Padri e dei teologi, e dalla ragione. 1. Sacra Scrittura: _Epist. ai Gal. 5, 19 e 21_: «É evidente che coloro i quali compiono opere carnali, come la fornicazione, l'impurità, l'impudicizia, la lussuria, e altre cose simili, ch'io vi esposi come or vi espongo, non entreranno nel regno de' Cieli,» 2. Santi Padri e teologi sono unanimi nell'insegnare che il peccato della lussuria è, per natura sua, mortale. 3. La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla ment del Creatore unicamente destinati alla propagazione del genere umano; quindi lo invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale. Per cui _si domanda_: Se la lussuria sia per sè un peccato tanto mortale da escludere, la _leggerezza di materia_, vale a dire se egli può essere, per pochezza di sostanza, veniale. R. 1. Le specie di lussuria consumata, sia naturaIe, sia contro natura, a cui accennammo, non ammettono leggerezza di materia. Infatti, non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a fornicazioni o a polluzioni volontarie, le quali non abbiano in sè che una leggiera sostanza peccaminosa? R. 2. Il piacere puramente organico, quello cioè che nasce naturalmente dai nostri organi, come sarebbe, per esempio, la soddisfazione di contemplare una bellezza, d'ascoltare una melodia, di toccare un oggetto molle e morbido, ecc., è un piacere ben distinto dal piacere venereo, e può benissimo essere materialmente lieve, imperocchè questo diletto non è in sè cattivo, avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine legittimo; non può dunque essere un peccato mortale, se non in ragione del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso: ma può benissimo darsi che in certe persone cotesto pericolo non sia affatto grave. Così è di quei baci, che non sono che un'innocente soddisfazione organica. Di questo parere sono _Sant'Antonino_, _Sanchez_, _Henno_, _Comitols_, _Sylvius_, _Boudart_, _Billuart_, _Collet_ contro _Cajetano_, _Diana_, la _Scuola di Salamanca_ e _San Liguori, l. 3, n 416, ecc._ Dunque, non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel contemplare una bella donna, nel toccarle la morbida mano, senza altro sentire, senza esporsi al grave pericolo di andar più in là. Ma ben di rado va immune da peccato chi s'arresta a lungo in tali compiacenze, ordinariamente pericolose, in ispecial modo se provenienti dal tatto. Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave peccato, se non nel caso dl inavvertenza o di mancanza di consentimento. Ma vi sono molte persone, siffattamente costituite, che basta loro il menomo piacere organico volontario per essere esposti ad un grave pericolo. R. 3. Il piacere venereo, può essere destato direttamente o indirettamente, per sè stesso o nella sua causa, come se alcuno compisse un'azione dalla quale scaturisse, indipendentemente dalla sua volontà, il piacere. Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere, _indirettamente_ prodotto, possa essere materialmente lieve. Per esempio: non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva, od anche lecita, dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie emozioni carnali, che non saprà efficacemente reprimere. In questo caso, vuolsi che ll peccato sia veniale, non per insufficienza di materia, ma per mancanza di assenso. R. 4. Il piacere venereo, voluto direttamente, lo si può verificare negli sposi e negli scapoli: negli sposi, è lecito semprechè sia coordinato all'atto coniugale. Se poi avviene all'infuori di codesto atto, e per opera d'uno solo dei coniugi, senza che vi sia grave pericolo d'incontinenza, è reputato comunemente peccato veniale, perchè si mantiene sempre in un ambiente lecito. Ma su ciò ci diffonderemo altrove. La questione or si riduce a sapere se il piacere venereo voluto _direttamente_, all'infuori del matrimonio, sia lieve di materia. Generalmente gli autori sostengono, contro _Caramuel_ e pochi altri, che un tale piacere non è mai peccato veniele per insufficienza di materia, e si sforzano di comprovarlo: 1. Coll'autorità di Alessandro VII, il quale nell'anno 1664 condannò la seguente proposizione: «Si opina probabilmente che un bacio, dato per sentire un diletto carnale da esso proveniente, escluso però il pericolo di ulteriori brame e di polluzioni, non sia che un peccato veniale.» Cotesta proposizione fu condannata, per il motivo che per _diletto carnale_ si suole intendere un _diletto o piacere venereo_; non è dunque probabile che questo piacere, per quanto sia limitato, sia solamente un peccato veniale. 2. La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una menoma causa per produrre grandi effetti perciò data l'ipotesi di un consenso diretto al piacere venereo, si va incontro sempre all'imminente pericolo di un ulteriore consenso o di una polluzione; cosa che non avviene con altri vizi. Il padre _Acquaviva_ quindi, superiore generale della Compagnia di Gesù, proibiva, sotto pena di scomunica, a tutti i religiosi da esso dipendenti di allontanarsi, nei loro insegnamenti dalla sentenza che ammette non esservi nel piacere venereo leggerezza di materia. Dunque, è peccato mortale il dilettarsi deliberatamente in qualsiasi emozione carnale, ancorchè eccitata casualmente. CAPO II. _Delle diverse specie della lussuria naturale consumata._ La lussuria dicesi _naturale_ allorquando non è in opposizione all'umana natura, alla propagazione del genere umano. E' dunque _carnale_ l'accoppiamento dell'uomo colla donna, se compiuto per generare, abbenchè avvenga senza matrimonio, e si consumi, versando il seme dell'uomo nella vagina della donna. Sei sono le differenti specie di questa lussuria, cioè: la fornicazione, lo stupro, il ratto, l'incesto e il sacrilegio, di cui parleremo distesamente. ARTICOLO I.--_Della fornicazione_.--La fornicazione è l'accoppiamento, mutuamente acconsentito, fra un uomo libero e una donna libera che non sia vergine. Noi diciamo. 1. _Fra un uomo libero_, cioè, fra un uomo, al quale non viene inibito l'atto colpevole, nè da vincolo matrimoniale, nè di parentela, nè di affinità, nè d'ordine sacro o di voto, ma soltanto dal precetto della castità. 2. _E una donna libera che non sia vergine_, il che sarebbe una fornicazione semplice, molto diversa dallo stupro, di cui fra poco tratteremo. 8. _Mutuamente acconsentito_; e perciò la fornicazione si distingue dal ratto. V'hanno tre specie di fornicazione, cioè fornicazione semplice, concubinato e prostituzione, delle quali parleremo in tre distinti paragrafi. § I.--_Della fornicazione semplice_. La fornicazione semplice è quella che si esercita transitoriamente con una o con più donne. _Nicolaiti_ e i _Gnostici_, eretici impuri dei primi secoli, appoggiandosi a ragioni diverse, proclamavano lecita la fornicazione semplice; _Durando_, invocando il diritto naturale, la reputava soltanto peccato veniale, che non diventava mortale, se non pel solo diritto positivo; _Caramuel_, spingendosi piú oltre asseriva non essere essa una cosa intrinsecamente cattiva, ma soltanto proibita dalla legge positiva. PROPOSIZIONE.--_La fornicazione semplice é intrinsecamente cattiva ed è peccato mortale_. PROVA. Questa proposizione, da tutti i moralisti cristiani ammessa, è provata dalla Sacra Srittura, dalla testimonianza dei Santi Padri, dall'autorità dei Concilii e de' Sommi Pontefici, e dalla ragione. 1. Dalla Sacra Scrittura: Fra i molti testi che si potrebbero da noi citare, prescegliamo i seguenti: (_I. ai Corint. 6, 9 e 10_) _Non possederanno il regno di Dio nè i fornicatori, nè gli adoratori degli idoli, nè gli adulteri_. Ai _Gal. 5, 19 e 21_, come sopra. Agli _Ef. 55: sappiate che nè il fornicatore nè l'impudico non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio_. Il beato _Giovanni_ nell'_Apocalisse. 21, 8_, dice che la vita futura dei fornicatori è _in uno stagno di fuoco e di zolfo_. Non v'ha dubbio che, secondo questi testi, le impurità l'adulterio, il culto idolatra, sono intrinsecamente cattivi, e sono peccati mortali. 2. Testimonianza dei Santi Padri: (_S. Fulgenzio, Ep. I, cap. 4_) _Non vi può essere fornicazione senza grave peccato_. S. Crisostomo, _omel. 22. ai Corint. Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte ti sarai da te stesso condannato_. 3. Autorità dei Concilii e de' Sommi pontefici: _Concil. vien. Clemente, l. 5, tit. 3, cap. 3_, condanna questa proposizione del Beghini: «Quando non è suggerito dalla natura, è peccato mortale financo il bacio della donna; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione domina, non è peccato mortale nemmeno l'atto carnale.» Il _Concil. Trid. sess. 24, cap. 8 della riform. matr._, dichiara grave peccato il concubinato. _Innocenzo VI_, nel 1679, condannò la seguente proposizione di _Caramuel_: «E' chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna, ed è cattiva solo perchè è proibita: l'opinione contraria ci sembra in opposizione alla ragione.» 4. La ragione poi dice: L'unione carnale è lecita se coordinata alla generazione della prole; questo è il suo scopo; ma non basta procrear figli, bisogna nutrirli, allevarli, istruirli, da ciò, l'obbligo naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una lunga coabitazione. Ora, la semplice fornicazione è evidentemente contraria a questi doveri, imperciocchè, di sua natura, è un atto passeggiero, e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di coabitazione. Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva. Inoltre, il bene della società dipende da una retta istituzione delle famiglie; e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio; dunque anco la semplice fornicazione, che distrugge i diritti, i doveri e i vantaggi matrimoniali, è, di sua natura, pessima cosa. La fornicazione poi con persona eretica o infedele, è peccato ancor più grave, in quanto che ridonda in obbrobrio alla vera religione. Ma tu dirai, 1.: Dio ordinò ad Osea, _c. I. v. 2._ di prendere in moglie una donna fornicatrice; e negli _Atti Apost. 15, 19_, la fornicazione è proibita per la stessa ragione, che è proibito il cibo della carne delle vittime e degli animali soffocati, e del sangue; dunque la fornicazione non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva. R. Nego la conseguenza. Infatti, 1. Dio ordinò ad Osea non già di fornicare, ma di prendere in moglie una donna che avea fornicato, il che è ben altra cosa. 2. La fornicazione è espressamente proibita dagli Apostoli perchè i pagani pretendevano che fosse lecita, e nei loro _Atti_ non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e naturale: l'antica legge l'aveva già condannata più volte, 1. col sesto comandamento del Decalogo, 2. perchè la giovane che si lasciava togliere la sua verginità veniva lapidata _come malfattrice in Israel_ (_Deut. 22, 21,_) 3. perchè Dio aveva detto a Mosè: _Tra le figlie e figli d'Israele non vi sieno nè meretrici nè fornicatori_ (_Deut. 23, 17_). Tu dirai, 2. Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad alcuno; dunque non fanno cosa cattiva in sè stessa. R. Nego la conseguenza. La fornicazione non è già cosa cattiva perchè rechi offesa a qualcuno, ma perchè viola un ordine istituito da Dio. Tu obbietterai che meglio è generare colla fornicazione che non generare affatto; e che perciò generando in questo modo, non si viola l'ordine voluto da Dio. R. Nego la conseguenza. Noi abbiamo già visto che secondo l'intenzione del Creatore, non basta il procrear figli. Di più, l'esposta obbiezione tenderebbe a provare essere lecito l'adulterio, imperocchè meglio sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto. Si connettono alla fornicazione la prostituzione ed il concubinato, e perciò ne parleremo ora brevemente. § II.--_Del concubinato_. Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera, i quali convivono come se fossero in matrimonio, o sotto lo stesso tetto, o in separate abitazioni. È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave della semplice fornicazione, perchè c'è l'abituale disposizione dello spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente svelato nella confessione. Il _Concilio di Trento, sess. 21, c. 8, Della rifor. mat._ decretava gravi pene contro i concubinarii, e (nella _sess. 52, c. 14 Della rifor._)contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma queste pene devono essere pronunciate con sentenza, e molte fra esse non furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella della espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi, _invocando, ove il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare_. Cionondimeno, questo male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri popoli. _Si domanda_ se il concubino può essere assolto prima che lasci la concubina. R. 1. Se il concubinato è stato pubblico, nè il concubino, nè la concubina possono REGOLARMENTE essere assolti, benchè appaiano contriti, se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si può regolarmente ottenere che colla separazione. Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato concubinario, benchè tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama. Così _Billuart, t. 13, p. 351_. E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve importare sommamente di conservare buona fama, ed una volta che questa è lesa; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni relazione colla donna sospetta. Dissi _regolarmente_ poichè se il concubinario, benchè messo alle strette, non possa lasciare la donna, o, lasciatala, è rimasto solo, non abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto, e munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa, semprechè sia riconosciuto contrito, e pubblicamente prometta che, appena lo possa, allontanerà da sè quella donna, rompendo con essa qualunque relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può, imperocchè nessuno è tenuto all'impossibile. A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non più peccare nell'avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare l'abitazione del suo concubino, o perchè inacerbirebbe maggiormente la propria condizione, o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo, o perchè non troverebbe altrove un rifugio. Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche _in extremis_; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto della concubina, ovvero coll'allontanarsene spontaneamente. R. 2. Ma se il concubinato è occulto--cessato che sia o no il commercio--si deve innanzi tutto consigliare la separazione, imperocchè è impossibile, perdurando la coabitazione, di non essere indotti in qualche pericolo. Ma siamo d'avviso che non si debba esigere la separazione minacciando il diniego d'assoluzione, specialmente se si prevede con ciò uno scandalo, la perdita della riputazione o qualche altro danno. Noi supponiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga sincero; e che si abbia speranza ch'esso non muti. Così _Navarrus_, _Billuart_, _S. Liguori_, e più altri Se poi, non ostante questo proponimento, c'è ricaduta, devesi sospendere l'assoluzione, ed ingiungersi ordinariamente la separazione, imperocchè in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento perseverante. Ma se il commercio illecito non è cessato volontariamente, che si deve fare? R. 1. Se il penitente è agli estremi di vita, e detesta i suoi peccati, dev'essere assolto e munito dei Sacramenti, sotto le condizioni espresse più sopra nella spiegazione data alla parola _regolarmente_, senza però essere obbligato ad una promessa davanti a testimonii. R. 2. Se poi la morte non è imminente, il penitente che vive segretamente in concubinato, non può essere ORDINARIAMENTE assolto se prima non compie la separazione, senza la quale egli è sempre nella occasione prossima di peccare, occasione che un alto precetto naturale e divino ci inculca di fuggire. Perciò _Alessandro VII_ condannò la seguente proposizione: «Non è obbligato il concubinario ad allontanare la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il _banchetto_ della vita, se senza di lei trascinerebbe una miserrima esistenza perchè i cibi apprestatigli da altra donna non gli farebbero pro, e perchè assai difficilmente potrebbe trovare un'altra domestica» In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non peccare: ma ciò è falso, imperocchè il pericolo esiste sempre. Dissi _ordinariamente_, per la ragione che vi hanno dei casi nei quali si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed anche sul solo proponimento di non peccare in seguito; cioè: 1. Se, da speciali indizii, il penitente lo si ritiene contrito, e se egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione, di cessare d'aver commercio colla concubina. 2. Se dal rifiuto della assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o grave infamia, come avverrebbe ad una giovane, sospettata disonesta, se non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa parrocchiale producesse scandalo fra il popolo.--In questi casi, la vera contrizione si presume. 3. Non si deve esigere la separazione se è impossibile come quando per esempio, una figlia od un figlio di famiglia pecca con un domestico od una domestica della casa paterna. Quelli che si trovano in tale condizione devono dapprima essere esperimentati colla sospensione dell'assoluzione; e quand'essi rimovessero da sè l'occasione di colpe prossime, o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato, si dovrà loro accordare l'assoluzione. 4. Quando due concubinarii vivono segretamente, ovvero sono solamente sospetti di relazione impudica, non si può pronunciare la loro separazione senza provocate nel tempo stesso uno scandalo e infamarli bisogna allora tentare il ravvedimento, sospendendo loro l'assoluzione, ma concedendola poscia, se perseverano in ogni modo nei loro propositi. Dice _Billuart_ t. 13. p. 352, che in questo caso, egli non condannerebbe nè il penitente nè il confessore. Nè io sarei certamente più rigoroso di lui. §. III. _Della prostituzione_. La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto. Come stato è la condizione della donna pronta per tutti, e generalmente veniale; come atto, è l'unione carnale di un uomo con una tal donna, o di una tal donna coll'uomo che capita. E' certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice fornicatrice od anche la concubina, tanto riguardo alla disposizione dell'animo, quanto allo scandalo e al nocumento che si reca alla generazione. Perciò le meretrici furono sempre considerate come la feccia e l'obbrobrio della specie umana. Non basta dunque che una meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato, ma deve dichiarare il suo stato di prostituta. _Silvius_, _Billuart_ e _Dens_ ed altri teologi insegnano, come probabile, che l'uomo, il quale usi con una meretrice, non è obbligato a dichiarare questa circostanza, perchè, tutto considerato, tale fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente. Non è inutile che qui riferiamo quanto il Codice penale (_Francese_) statuisce contro i corruttori: «Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo o facilitando abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani dell'uno o dell'altro sesso al di sotto dell'età di 21 anni sarà punito colla prigione da 6 mesi a 2 anni e con un'ammenda da 50 lire a 500. «Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o facilitata dai loro padri, madri, tutori o alrre persone incaricate della loro sorveglianza, la pena sarà da 2 anni a 5 anni di prigione, e da 300 lire a 1000 d'ammenda. (art. 334). Inoltre, a termini del'art. 335 dello stesso Codice, se è reo il tutore, a questi sarà tolta giudicialmente, per un tempo determinato, la tutela ed ogni partecipazione ai Consigli di famiglia; se è reo il padre o la madre, questi saranno privati dei diritti enumerati nel Cod. Civ. l., tit. IX. _Si domanda_ se è lecito tollerare le meretrici. R. Due sono i pareri in proposito dei teologi. Molti dicono che la cosa è permessa affine di evitare peccati maggiori, come sarebbero, la sodomia, la bestialità la incontinenza segreta e le seduzioni a danno di donne oneste. «Togliete dalla società umana le meretrici, e la libidine vi conturberà tutte le cose» dice _S. Agostino Dell'Ord. l. 2, cap. 4, n. 12_ (t. I, p. 335) Egualmente opina _S. Tomaso, Opusc. 20, l. 4, c. 24_, ed altri autori non pochi. Molti altri invece sostengono opinione opposta, asseverando che per esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di rovina a molti giovani, eccitando in essi gli ardori della libidine; e così i peccati di lussuria, piuttosto che diradarsi, si moltiplicano. Vedi su ciò _Concina. t. 15, p. 238, e S. Liguori, l. 3, n. 434_. Benchè quest'ultima opinione non sembri la più probabile, noi siamo pertanto di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare questo male. Nel dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti d'escrcito, re, ministri, ecc. Nel Trattato dei Contratti, _t. 6, p. 316, IV ediz._ alla parola _Locazione_, si discute se sia permesso appigionare locale alle meretrici. ARTICOLO II.--_Dello stupro_.--Generalmente si chiama stupro ogni commercio carnale illecito. Perciò nel _lib. Levit, 21, 9_ e nel _n. 5, 13_ si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una figlia d'un sacerdote[2] quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce _Euchir. p. 7_, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione. [2] Come ognun sa, ai tempi ai quali si riferiscono i Libri citati, i sacerdoti si ammogliavano, e potevano quindi aver leggittimamente dei figli. Art. 332 Cod. pen. (_Francese_). «Chiunque avrà commesso il crimine di stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito colla reclusione. «Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto dell'età di 15 anni compiti, il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo.» Art. 353. «La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato nel suo crimine da una o più persone.» Lo stupro--considerato come una colpa particolare--è da molti definito come una _violenza_; e, meglio, da altri come _illecita deflorazione d'una vergine_. Per _vergine_ qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne, cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno quanta sia l'importanza che universalmente si dà alla integrità della carne. Egli è certo che la _violenta deflorazione d'una vergine_, sia per l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella confessione. Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata? Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una fanciulla. Col vocabolo _violenza_ non si allude soltanto alla forza fisica, ma benanco alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti voluttuosi, e tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una giovane inesperta in peccato. I teologi hanno disparate opinioni sul quesito «se lo stupro d'una vergine, liberamente consenziente a lasciarsi deflorare, sia uno speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione.» _Soto_, _Sanchez_, _Lessius_, _S. Liquori_ e parecchi altri dicono di no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in causa del disonore che ne deriva, e delle angoscie dei parenti, delle risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire. I più però fra i teologi, e tra questi _S. Tommaso_, _S. Bonaventura_, _Sylvius_, _Collet_, _Billuart_ e _Dens_, dicono che questa fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla castità in un modo tutto distinto e speciale; e comprovano il loro giudizio così: 1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della quale era affidata alla loro custodia; 2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza; 3. «Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale potevala tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della verginità;» sono parole di _San Tommaso, l. 2, q. 154, art. 6_; 4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora, la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso specialmente a codesta virtù la incolumità della carne: dunque, ecc., ecc. Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della giovane, nè dal consenso dei di lei parenti; il che demolisce ogni ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata sopra questo assioma: _Non s'ingiuria chi sa e vuole_. Ma è però allora necessario che ci sia in chi _sa e vuole_ la facoltà di rinunciare a un qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si oppone alla virtù in un modo tutto proprio. Dunque lo stupro, ancorchè volontario, è uno speciale peccato di lussuria che sta da sè. Ed avendo il _Conc. Trid. sess. 14, can. 7_ definito essere necessario, per diritto divino, dichiarare al confessionale _le circostanze che mutano specie al peccato_, sorge qui quest'altra questione di pratica giornaliera, cioè, se coloro i quali sono colpevoli di stupro volontario, sia di fatto, sia col desiderio, o pel piacere, sieno tenuti di manifestare la circostanza della verginità. Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza del principio ammesso. «Nonpertanto--dice _Sylvius, t. 13, p. 835_--l'opinione contraria non manca di probabilità, e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che non chiedono, ad una giovane penitente, se essa sia vergine o deflorata.» _Billuart_, e con esso, _t. 13, p. 357_, _Wiggers_, _Boudart_ e _Daelman_, sostengono che la circostanza della verginità nello stupro volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione, ma è solamente una malizia veniale, che non è quindi necessario di svelare nella confessione. Infatti se questa malizia fosse, di sua natura, mortale, a più forte ragione sarebbe tale in questo caso in cui--come dice _S. Tommaso_--la perdita dell'imene della verginità mette la giovane sulla via della prostituzione, e reca grave offesa ai suoi parenti. Ma la fanciulla non sembra, per questo solo fatto, messa in prossimo pericolo di prostituirsi; e se, ignari e consapevoli i parenti, essa acconsente liberamente al suo sverginamento, nessuna ingiuria vi ha in ciò per essi. Inoltre se la malizia dello stupro volontario fosse semipre mortale la ragazza, accusando se stessa di godimenti venerei, sarebbe tenuta di dichiarare se fosse o no vergine, in guisa che, nel caso di un peccato puramente intimo e forse dubbio, ella dovesse in qualche modo fare una confessione generale. Similmente, l'uomo che desidera il godimento di una donna, è obbligato di dichiarare s'egli la giudicava vergine o deflorata. Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero spontaneamente su di ciò, allora dovrebbe incombere l'obbligo al confessore di interrogarneli; ma siccome ciò è molto increscioso, così i più fra i confessori respingono questa pratica. Di più, gli autori generalmente insegnano che la circostanza della verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare, non aggiunge malizia mortale alla semplice fornicazione. Nè la differenza fra la perdita volontaria della verginità nella donna o nell'uomo sembra tanto rilevante da essere peccato mortale lo sverginamento in un caso, e nell'altro no. _Billuart, t. 13, p. 360_, assevera che prima di abbracciare questa opinione, si trovò in serii imbrogli e diede ad altri non poche molestie interrogando i penitenti su questi casi, e raramente ne riuscì soddisfatto. Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la stessa cosa e non una volta sola. Perciò prudentemente ora mi astengo dal movere codeste invereconde domande, quante volte mi sembrano importune, e ciò per le seguenti ragioni: 1. Per la probabilità della opinione or ora esposta; 2. Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione; 3. Pel timore di scandolezzare i penitenti e di ispirare loro avversione contro il tribunale della penitenza; 4. Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l'obbligo di dichiarare la circostanza di cui si tratta. D'altronde, per volere la pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali inconvenienti. ARTICOLO III.--_Del ratto_.--Il ratto, in generale, è il forzare una persona qualunque, ovvero i suoi parenti, allo scopo di saziare su di essa una libidine. Questa definizione si adatta egualmente al ratto per violenza e al ratto per seduzione, ed è in conformità alle nozioni che dell'uno e dell'altro abbiam dato nel nostro _Trattato sul matrimonio_[3] [3] La seconda parte di questo volume è precisamente il supplemento del Trattato, al quale qui allude l'Autore. (_Nota del traduttore_) Noi diciamo: 1. Non tenendo qui conto della circostanza del trasferimento da un luogo ad un altro (che generalmente i teologi richiedono) imperocchè una donna può essere forzata nel luogo stesso ove si trova, diciamo che la _forza_, che si può anche dir _violenza_, può essere _fisica_ (e questa ognuno la capisce) e può essere _morale_, cioè se fatta ad una minorenne incutendo un timore assolutamente o relativamente grave, o con importune preghiere o con blandizie o incitamenti alla sensualità. La fornicazione con una minorenne consenziente all'insaputa de' suoi genitori, e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro, non è propriamente un ratto, perchè qui non esiste violenza: ma è un oltraggio ai parenti, a cui era affidata la custodia della castità della loro figlia. Noi abbiam detto: 2.° _una persona qualunque_, imperocchè ogni essere umano sia vergine o no, sia libero o coniugato, sia laico o consacrato a Dio, sia maschio o femmina, può essere oggetto di ratto. Similmente, quegli che usasse violenza alla sua fidanzata, o, essendo minorenne, la sottrasse, senza il volere de' suoi parenti, sarebbe un vero ratto, perocchè l'essere fidanzati non conferisce nessun diritto a far ciò. Abbiam detto: 3.° _o i suoi parenti_; e con queste parole si allude al ratto per seduzione, come esponemmo nel _Trattato sul matrimonio_. Abbiam detto: 4.° _allo scopo di saziare una libidine_, e non allo scopo di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo aspetto, abbiamo parlato altrove. Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria, e deve essere spiegato al confessore, imperocchè questo peccato, oltre che essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso la persona a cui si fa violenza. Esso differisce dall'adulterio, perchè viola la giustizia in un modo ben diverso da quello con cui la viola l'adulterio. E' egualmente un grave peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o ubbriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto ha in sè una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale contro la castità. Secondo il _Conc. Trid. sess. 24, cap. 6, Della rif. mat._, i rapitori e chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è _violento_; ma no, se il ratto e per seduzione. Questa scomunica vige in Francia. Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la giovane in luogo sicuro, se essa lo vuole; o di dotarla decentemente, e di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti. In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti. _Si domanda_ ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, affine di non peccare innanzi a Dio. R. 1. Deve, _internamente_, non acconsentire al piacere venereo, qualunque sia la violenza _esterna_ che su lei si compie: se no, peccherebbe mortalmente. 2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi, colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle _Instituzioni_ della nostra teologia, _t. 5, p. 392, quarta ediz._ 3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo. Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi _probabilisti_. Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi impossibile, come disse _Billuart, t. 13, pag. 368_. ARTICOLO IV.--_Dell'adulterio_.--«_Adulterio, come indica lo stesso nome, è l'uso del talamo altrui_» dice _San Tommaso, 22, q. 154, art. 8_. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè: 1. Fra un marito ed una donna libera; 2. Fra uno scapolo e una moglie; 3. Fra un marito e una moglie altrui. L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione. 1. La Sacra Scrittura: _Deut. 22, 23_. «Se un uomo avrà giaciuto colla moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a morte, e si tolga in Israel questo scandalo.» Nei precedenti versetti biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene; _v. 9, I. ai Cor. 6, 9_: «Sappiatelo bene; nè i fornicatori......... nè gli adulteri......... possederanno il regno di Dio.» 2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare, essere l'adulterio un grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria. 3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa decretando le pene canoniche, statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri, che ai semplici fornicatori. 4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla semplice fornicazione. Così giudicarono i più celebri legislatori, come Solone presso i Greci, Romolo presso i Romani, e gli autori del nostro Codice penale (_Francese_), i quali all'art. 337 decretarono: «La donna convinta d'adulterio subirà la pena della prigione per tre mesi, al meno, e due anni al più.» Il complice della donna subirà la stessa pena con la multa inoltre da 100 lire a 200. Art. 324 Cod. Pen. «L'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, o da questa su quello, non è scusabile, se la vita dello sposo o della sposa che perpetrò l'omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui avvenne l'omicidio. «Nondimeno, nel caso d'adulterio, l'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, come anche sul complice, nel momento in cui egli li sorprende in flagrante delitto nella abitazione coniugale, è scusabile.» Peraltro, l'art. 326 condanna l'uccisore alla pena del carcere da uno a cinque anni. 5. Finalmente, secondo i dettami della ragione, l'adulterio, oltre la malizia annessa alla fornicazione, ne implica un'altra e ben grave, cioè, l'infrazione della fede coniugale, il turbamento portato nella famiglie, e pérciò un,enorme ingiustizia. Ne consegue che, se un marito si accoppia con una donna libera, compiesi uno speciale e grave peccato di lussuria, ma è ben più grave se si compie da uno scapolo con una donna maritata, imperocchè qui vi ha il pericolo di introdurre dei falsi eredi nella famiglia altrui; ma è ancor molto più grave, se compiesi fra un marito e una moglie d' altri, per la ragione che questo è un doppio adulterio. Tutte queste circostanze devono dunque essere disvelate in confessione. _Si domanda_ se una moglie la quale, consenziente il marito, si dà ad un altro, sia rea d'adulterio. R. Alcuni _probabilisti_ dissero di no, o almeno sostennero non essere necessario di dichiarare al confessore la circostanza dell'adulterio. Ma si noti che _Innocenzo XI_ condannò la seguente proposizione: «Il commercio carnale con una donna maritata, consenziente il marito, non è adulterio, perciò basta dire al confessore che si è fornicato.» Questa decisione pontificia è basata su una ragione evidente, imperocchè il marito, per la forza stessa del contratto e per la ragione del matrimonio, ha il diritto di usare della moglie in relazione alla procreazione della prole, e non può quindi cederla, nè prestarla, nè noleggiarla ad altri senza peccare contro la natura stessa del matrimonio; il suo consenso dunque nulla toglie alla malizia dell'adulterio: precisamente come il prete, che non può validamente rinunciare al privilegio canonico che pronuncia la scomunica contro gli ingiusti percuotitori dei sacerdoti, appunto perchè tale privilegio è insito al carattere sacerdotale. In questo caso però si ritiene che il marito abbia rinunciato alla reintegrazione a lui dovuta e alla riparazione dell'offesa. Il commercio carnale con una persona fidanzata ad un'altra, o d'una persona fidanzata con una persona libera; non è propriamente un adulterio, perchè qui non esiste violazione di talamo altrui; è però uno speciale peccato d'ingiustizia da doversi determinare in confessione, in riguardo al vincolo iniziato dalla promessa di nozze. ARTICOLO V.--_Dell'incesto_.--L'incesto è il commercio carnale, nonmatrimoniale, fra consanguinei ed affini, in gradi proibiti. Non v'ha dubbio che ai genitori è dovuto un naturale rispetto come pure alle persone che con essi hanno vincoli di consanguineità o di affinità. Per ciò l'accoppiamento illecito fra essi è doppiamente cattivo, primieramente perchè è contrario alla castità, e in secondo luogo perchè viola il rispetto dovuto a consanguinei o ad affini. Questo peccato fu sempre ritenuto come un genere speciale di lussuria, e gravissimo. Nel _Levit, 20_, è punito colla pena di morte. _San Paolo, I, ai Corint, 5, 1_, dice: «Vociferasi fra di voi fornicazione, e di tale fornicazione quale si rinviene presso i Pagani, come è quella di giacere colla moglie del proprio padre.» Ecco la ragione per cui questo genere di unioni carnali sono aborrite assai più che la semplice fornicazione. Disputano i teologi se gli incesti sieno tutti d'una specie o no; molti opinano essere essi di specie diverse imperciocchè nell'unione carnale fra consanguinei v'ha una malizia speciale che non si rinviene nel commercio venereo fra affini. L'accoppiamento, per esempio, colla propria madre o colla propria figlia è ben diverso da l'incesto fra parenti consanguinei o affini d'altri gradi più remoti. Così _Concina, t. 15, p. 282_, il quale dice che questa opinione è la più comune e la più probabile. Cionondimeno a noi sembra più probabile e più comune l'altra opinione, imperocchè ogni incesto è contrario alla virtù, cioè, al rispetto dovuto ai parenti: possono quindi diversificare per maggiore o minore gravezza, ma non per speciale malizia: tutti gli incesti quindi sono della medesima specie. Checchè si pensi teoricamente di codesta controversia, è certo che corre l'obbligo di dichiarare in confessione, se l'incesto avvenne fra affini o consanguinei, in linea retta o collaterale, ed in quale grado; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita. Infatti, chi può credere che il commercio venereo colla madre, colla sorella, ecc., sia abbastanza qualificato colla generale denominazione di _incesto_? Devono essere ben determinati i gradi di parentela, nei quali non è permesso il matrimonio. Nonpertanto, parecchi teologi pensano con ragione, non doversi sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali, come per esempio, il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità, imperocchè questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata. Vi sono poi gli incesti fra gradi proibiti di parentela spirituale o legale; e non solo differiscono specialmente fra loro, ma diversificano eziandio dall'incesto fra consanguinei e affini; la loro difformità e evidente. L'incesto nella cognizione spirituale è un oltraggio al sacramento del battesimo o a quello della cresima, mentre l'incesto nella parentela legale non ha che una mera somiglianza con quell'oltraggio ai genitori che si rinviene nell'incesto fra gradi proibiti di consanguineità o affinità. Si equipara all'incesto l'accoppiamento carnale fra persone che per impedimento di onestà pubblica non possono congiungersi in matrimonio. Alcuni vogliono che il peccato carnale d'un confessore colla sua penitente si identifichi all'incesto, altri ciò negano. Ma qualunque sia in proposito il giudizio, è certo che questa circostanza è molto aggravante e che è necessario perciò dichiararla in confessione, sopratutto se il confessore abbia sedotto una giovane (od anche un giovane) amministrando il Sacramento: è questo un orrendo delitto contro il proprio sacro ufficio. Ma un peccato ancor più grave e più oltraggioso alla giustizia egli commetterebbe, se traesse in peccato una sua parrocchiana, della quale gli fosse affidata la cura e la salute dell'anima. Una tale azione è così mostruosa nell'ordine morale delle cose, che, non solo è paragonabile al parricidio, ma lo supera. Un tutore che corrompesse la sua pupilla, commetterebbe una specie d'incesto, e avrebbe l'obbligo di specificare il caso in confessione. Finaimente partecipano all'incesto tutti gli atti venerei fra persone dello stesso sesso, collegate da consanguineità, affinità o in altro modo; e le circostanze d'un tale commercio carnale devono essere dichiarate. Qui giova notare che l'incesto consumato, sia in primo, sia in secondo grado di consanguineità e affinità, è un caso, per la nostra diocesi, _riservato_, come consta dall'_Enckirid p. 7_. Di più egli produce affinità. ARTICOLO VI.--_Del sacrilegio_.--Il sacrilegio, in quanto si riferisce a lussuria, è la violazione d'una cosa sacra con atto carnale. Non c'è dubbio: esso è una specie distinta di lussuria, perocchè oltre un peccato contro la castità, ne contiene evidentemente un altro contro il rispetto dovuto a Dio. Per _cosa sacra_ s'intende una persona a Dio consacrata, un luogo destinato al culto divino, ed altri oggetti specialmente santificati. 1. _Una persona a Dio consacrata_: si consacra una persona a Dio con un voto solenne emesso in una professione religiosa, col ricevimento dell'ordine sacro, o col semplice voto di castità. Quegli dunque che si è così consacrato a Dio, si fa reo di sacrilegio ogniqualvolta, esternamente o internamente, commette un peccato contro la castità: dicasi lo stesso di chi pecca con una persona sacra, ovvero desidera di possederla. Se poi entrambl sono persone sacre, il sacrilegio è doppio, perchè si viola doppiamente il dovece religioso. I teologi non sono punto unanimi sulla questione, se ci sacerdote che ha fatto anche _solenne_ professione religiosa, commetta doppio peccato di sacrilegio, delinquendo lontro la castità. Molti negano, e dicono che questo religioso viola bensì due voti, ma aventi ciascuno uno stesso scopo, e perciò egli non verrebbe a peccare che contro una sola virtù. Altri non pochi invece affermano che, a seconda appunto di quei voti, egli è obbligato a conservare la castità tanto pel voto solenne quanto per le prescrizioni della Chiesa: Per ciò, se lede con qualche peccato questa virtù, viola contemporaneamente la duplice sua obbigazione e per conseguenza commette doppio peccato. Ciascuna di queste opinioni è probabile: dunque si adotti in pratica quella che sembra meno incerta. Quegli che ha riconfermato più volte il suo voto di castità, o che ha aggiunto un voto semplice a un voto solenne, non commette, violando, un peccato multiplo, imperocchè l'obbligazione è una sola. Nonpertanto, quegli che emise voto solenne, non si accusa sufficientemente, dicendo di aver fatto voto di castità; per la ragione che la circostanza della _solennità_ del voto, se non muta specie al peccato, l'aggrava però notevolmente. Tale è l'opinione probabile di molti teologi. Quegli che, direttamente o indirettamente, per esempio, col consiglio, colla persuasione, coi discorsi lascivi o coi perversi esempî induce una persona consacrata a Dio a peccare contro la castità, si fa reo di sacrilegio, benchè con questa persona egli non compia atto di libidine. La commessa violazione del voto viene imputata ad esso, che scandalosamente la provocò: così _Dens, t. 4, p. 418_. Se poi una persona sacra fosse la causa per cui una persona libera si è macchiata con peccato di lussuria, essa sarebbe rea di scandalo, ma non di sacrilegio, imperocchè fece voto della propria e non dell'altrui castità. Così _Billuart_, _Dens_, _ecc._ 2. _Luogo destinato al culto divino_, che dicesi _luogo sacro_. Per _luogo sacro_ s'intende quel luogo che per autorità pubblica è destinato ai divini uffici o alla sepoltura dei fedeli, come sono le chiese e i cimiteri benedetti. In questa designazione si comprendono, tutto l'interno delle chiese, come cappelle, confessionali, tribune, ecc., ma non le parti esterne, come le mura, il tetto, le gradinate d'ingresso, i campanili se sono separati dalle chiese o dai cimiteri, e il coro dei frati se è pure separato dalla chiesa: ordinariamente si fa una eccezione per le sagrestie, benchè qualcuno sia di diversa opinione. Disputano i teologi se gli oratorii debbansi o no annoverare fra i luoghi sacri. Se essi sono pubblicamente destinati alla celebrazione dei divini uffici, se i fedeli al suono delle campane o in altro modo chiamati vi convengono indistintamente, o se non appartengono a privati cittadini, il caso non sembra presentare difficoltà alcuna: devono essere reputati sacri. Così pensano generalmente gli Autori da noi consultati. Altri ancora professano che gli oratorii privati non devono essere annoverati fra i luoghi sacri, perchè: 1. Non sono compresi nella denominazione di _chiese_; 2. Non godono dei privilegi ecclesiastici; 3. La sola volontà dei loro proprietarî può convertirli ad usi profani. Cionondimeno, non è facile certamente il concepire come un atto venereo compiuto in uno di questi luoghi non implichi una maliziosità speciale; e noi siamo del parere di _Concina, l. 15, p. 287_, che una tale circostanza debba essere confessata. Non devono ritenersi luoghi sacri, relativamente al sacrilegio, di cui or parliamo, altri luoghi benedetti, ma non destinati alla celebrazione degli uffici o alla sepoltura dei fedeli, come abitazioni, monasteri, certi oratorii, ecc. Ogni atto venereo compiuto volontariamente in luogo sacro, anche in modo occulto, implica la malizia del sacrilegio, perchè, giusta il comune parere degli uomini, è un atto irreverente verso il luogo e quindi verso Dio. Sarebbe egualmente profanato il luogo da un atto di libidine noto al pubblico, e consumato emettendo l'umore seminale, ancorchè lo sperma non sia caduto sul pavimento del luogo sacro: _Decret. tit. 68, c. 3, e della Consacr. tit. I, c. 20_. Ciò che in questo caso dà luogo alla profanazione non è la pubblicità del sito, ma la notorietà che da essa pubblicità deriva e che obbliga a tenersi lontani da quel luogo fino a che non sia purificato. _Billuart, t. 13, p. 404_. Molti dicono che gli sguardi, i baci, le parole oscene, i contatti impudichi in un luogo sacro, ancorchè non v'abbia pericolo di polluzione, implicano la malizia del sacrilegio[4], tanto pel rispetto dovuto a Dio, quanto pel pericolo di polluzione, che può sempre sorgere. Altri però negano ciò, appoggiati a questo assioma: _Le cose odiose devono interpretarsi in senso restrittivo_; del resto, giustamente parlando, è la sola effusione dello sperma che profana un luogo sacro [4] Ciò ammesso, non si dovrebbero veder più chiese aperte, se si volessero davvero impedire in esse le quotidiane _profanazioni_ e i continui _sacrilegii d'amore_. Non c'è chiesa che non sia profanata; bisognerebbe chiuderle tutte per purificarle: ma appena aperte, si sarebbe da capo. «Gli itaiiani s'innamorano in chiesa» diceva Guerrazzi. (_Nota del traduttore_). Questa stessa controversia, che s'agita fra dottori, persuade che la circostanza del luogo sacro deve essere rivelata in confessione, specialmente se gli atti venerei fossero enormemente turpi, come sarebbero quelli di mostrare in luogo sacro o di toccare le parti sessuali del corpo. Quasi tutti i teologi affermano che questi atti contengono la malizia del sacrilegio se sono tali da esporre a prossimo pericolo di polluzione, imperocchè la legge ecclesiastica, proibendo la polluzione in luogo sacro, proibisce eziandio di esporsi al pericolo prossimo di tale ignominia: ora è certo che atti tanto turpi, e volontarii, espongono evidentemente a tale pericolo: dunque, ecc. Tutti gli Autori però sono d'accordo in ciò, che i peccati meramente interni contro la castità non portano con se una speciale peccaminosità per la circostanza del luogo sacro, a meno che la persona non abbia la volontà di consumarli nel luogo stesso: esclusa questa volontà, non si reca più grave oltraggio al luogo sacro. Così _Dins, t. 4 p. 261_. L'accoppiamento carnale, ancorchè leggittimo, fra sposi, in luogo sacro, e senza che vi fosse necessità alcuna, implica la malizia del sacrilegio; così i Dottori, giusta _tit. 68, c. 3_. Se poi questo accoppiamento avviene in luogo sacro per sola necessità, per esempio, se marito e moglie fossero rinchiusi dentro un luogo sacro come prigionieri in caso di guerra, e se, non accoppiandosi, fossero minacciati dal pericolo della incontinenza, molti negano che il luogo resti profanato e che i coniugi pecchino, imperocchè la Chiesa non può in tali circostanze proibire un atto che in fine per sè stesso è lecito. Ma i più--e noi con essi--affermano che l'accoppiamento matrimoniale è, in questo caso, illecito e sacrilego, perchè è impossibile che vi sia tale una necessità che possa indurre la Chiesa a trasgredire alla severità della sua legge, legge istituita per onorare Dio. Del resto ognuno, colla preghiera, col digiuno e con altri espedienti, può sedare gli stimoli della carne, come sarebbe obbligato a sedarli se, per esempio, il suo coniuge fosse assente, o infermo, o morto. Non si deve accettare in pratica che questa sola opinione. Vedi _Billuart, t. 13, p. 406_ e _S. Lig. t. 3, n. 458_. 3. Per _cose sacre_ intendonsi quegli oggetti, che non sono nè persone nè luoghi sacri, ma che sono consacrati al culto divino, come gli ornamenti e i vasi sacri. E' certo che è un orribile sacrilegio abusare di queste cose per compiere atti turpi, per esempio, servirsi falsamente e con intendimenti lascivi dell'acqua benedetta, dell'olio santo o della sacra Eucaristia. Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sè la divina Eucaristia non commette sacrilegio, se internamente o esternamente pecca contro la castità, semprechè non ci sia disprezzo al Sacramento stesso. Ma molti alrri dicono essere esso reo di sacrilegio, perchè colle cose sante bisogna comportarsi santamente; e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente. Egualmente, il prete che amministra i Sacramenti, che celebra la messa, o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla, ovvero sta scendendo dall'altare, e si abbandona volontariamente aila polluzione o si diletta con altri piaceri venerei, è colpevole di doppio sacrilegio. _San Liquori, l. 3, n. 463_. _P. Concina_ va più in là e sostiene, contro molti teologi, che quegli il quale porta con sè reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità, imperocchè--egli prosegue--si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia, la ragione è sempre la stessa, colla sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell'altro. Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi ha la circostanza del giorno domenicale o feriale. Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono ch'essa non è mortale, e che perciò non è necessario di determinarla in confessione, pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura. APPENDICE DEI PRETI PROVOCATORI DI TURPITUDINI. Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che v'hanno preti, e, quel che è più, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare, che si avvoltolano indegnamente nel fango;--che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentro sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di turpissime macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in istromento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abbominio nei luoghi sacri, non inorridirà, e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo? Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così Paolo IV, 16 aprile 1561 Pio IV, 6 aprile 1564; Clemente VIII, 3 dicembre 1592; e Paolo V, 1608, pei regni di Spagna, Portogallo, ecc., ecc. Gregorio XV, colla sua _Costituzione_ del giorno 30 agosto 1622, ampiò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò doversi denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale, sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione, o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi; ecc., ecc. Ed ordinò eziandio che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia. Alessandro VII decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti. La sacra Congregazione del santo Ufficio rispose nello stesso senso, negli anni 1707 e 1727. Infine Benedetto XIV nella Costituzione _Il Sacramento della penitenza_, 1 giugno 1741, statuì; 1. Doversi denunciare, e punire secondo le circostanze, tutti coloro che, nella confessione, o col pretesto della confessione, tenessero discorsi lascivi, o eccitassero a turpitudini con parole, con segni, con movimenti; con contatti, con scritti o con letture. Doversi avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni, ch'essi sono obbligati ad esigere dai loro penitenti la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi. 3. Egli vieta di denunciare, o di procurare di far denunciare da altri, come colpevoli, dei confessori innocenti; e se questa esecranda malvagità avvenisse, decretò che fesse un caso riservato a sè e ai suoi successori, a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte. 4. Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di cotesto nefando delitto non potrebbero assolvere, nemmeno in tempo di giubileo, i loro complici, eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d'altro sacerdote; e se osassero di farlo, incorrerebbero nella scomunica maggiore, riservata alla Sede Apostolica. Queste varie _Costituzioni pontificie_ non furono mai pubblicate in Francia; perciò esse strettamente non obbligano, a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani. Nella nostra diocesi, un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un'unione carnale, o di contatti impudichi, o di baci libidinosi non può mai assolvere da cotesti peccati il suo complice, eccettuato il caso di pericolo di morte imminente, o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato. Quegli che assolvesse contro questo divieto, rimarrebbe immediatamente sospeso e l'assoluzione data sarebbe nulla. S'egli avesse soltanto internamente peccato, o se il penitente non pvesse acconsentito alle sue libidini, non perderrebbe per ciò il ministero della giurisdizione, ma sarebbe però conveniente ch'egli più non ascoltasse quel penitente, affine di evitare il pericolo. Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte, prima d'essere sacerdote. Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice, quanto il sacrilego, che sieno bene disposti. _Si domanda_ se sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore. R. Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al tribunale della penitenza, imperocchè più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia, per odio, per gelosia, o per altro perverso motivo. Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona, l'accusa, e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abbocchi con questo confessore. Ma se, tutto pesato sulla bilancia del santuario, risulta che il sacerdote è reo, si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data, una o più volte commesse e già espiate, ovvero se si tratta d'un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d'una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi. Nel primo caso, non è obbligatoria la denuncia perchè si suppone, e ragionevolmente si presume, che più non esista il male, nè sia per rinnovarsi; nè v'ha d'altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote. La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso, esista l'obbligo naturale di fare la denuncia. PROPOSIZIONE.--_Quegli il quale sa che un sacerdote, un prete qualunque, vive in modo vergognoso, o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunziarlo al vescovo o al vicario generale_. PROVA--Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un delitto segreto deve essere denunciati al superiore, sia per correggere il colpevole, sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i privati: così devono denunciarsi, anche senza previa ammonizione, gli eretici che spargono l'errore, i ladri, i masnadieri, i traditori della patria, gli avvelenatori, i farmacisti che vendono a chiunque sostanze velenose, i falsificatori di monete, i corruttori di giovani e di ragazze, i congiurati a dar morte a qualcuno, ecc., ecc. Ora non c'è dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a sè stesso rovina, alle anime perdizione, e alla religione discredito. Per queste ragioni, la Chiesa, prima dell'ordinazione, annuncia ai fedeli astanti, a nome del Pontefice, che «se alcuno ha qualche cosa contro gli _ordinandi_ si mostri e--con Dio e per Dio parli con tutta fiducia.» (_Pont. Rom._) E' per ciò che in molte diocesi, il nome dei giovani che devono avere l'ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della messa, come si fa coi bandi matrimoniali, e ciascuno che conoscesse qualche impedimento all'ordinazione è obbligato a rivelarlo; dunque a più forte ragione, coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete qualunque vive in modo vergognoso, o si fa eccitatore di cose turpi, devono parlare. Questa dottrina è espressamente insegnata da _S. Tommaso, nella 4 sent. tit. 19, q. 2, art. 3_, ove dice: «Se poi questo peccato tocca altri, deve essere denunziato al prelato, affinchè esso metta in guardia il suo gregge.» _Pontas_, al vocabolo _denunciare, caso 5_, insegna la stessa cosa, benchè al vocabolo _confessore caso 7_, non risolva con eguale precisione un caso simile. Si può obbiettare: 1. Che i superiori ecclesiastici, ordinariamente, non possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato; 2. Che una tale denuncia rende odiosa la confessione; 3. Ch'essa espone i complici al pericolo dell'infamia e del vituperio; 4. Che tanto ripugna questa rivelazione ai complici, ch'essi spesso preferiscono di non accostarsi ai sacramenti della Chiesa. Perciò, tale denuncia non può essere prescritta che con molta prudenza. R. alla 1. obbiezione. Nego la conseguenza Benchè un sacerdote così denunciato non posssa essere subitamente rimosso dal ministero sacro, per le mormorazioni, gli scandali ed altri mali che ne verrebbero, non è, per questo, inutile una tale denuncia. Avvertiti i superiori, lo sorvegliano, o lo fanno sorvegliare; lo interpellano, lo ammoniscono, lo esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di allontanare l'oggetto dello scandalo: lo traslocano, e non gli conferiscono l'avanzamento che potrebbegli essere destinato. Se poi egli perdura nella sua depravazione, raccolgono nuove informazioni, e finalmente lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una peste. Alla 2. obbiezione. Nego la premessa: infatti, chiunque attentamente riflette a ciò che si deve pensare, davanti a Dio, d'un sacerdote corrotto e corruttore, tosto giudicherà essere egli un demone piuttosto che un ministro di Cristo e ch'egli vive più per perdere che per salvare le anime; e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il denunciarlo, come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri, a benefizio del prossimo. L'obbligo di denunciare i ladri e i masnadieri non rende certamente odiosa la confessione; egualmente non può essere resa odiosa dalla denuncia contro pravi sacerdoti. Alla 3. obbiezione. Nego la premessa. La confessione può esser fatta tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice. Ordinariamente si fa così:--Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del denunziato su una scheda; indi consegni la scheda ben chiusa al confessore, il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale con una lettera nella quale espone il fatto, dichiara quale sia il suo parere circa la sincerità del denunciatore, badando però di non manifestare il nome del denunciatore al superiore. Egli stesso poi non deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto Se la persona non sa scrivere, la si deve esortare affinchè,--munita d'una lettera del confessore, attestante la di lui sincerità,--si rechi presso il superiore e ad esso sveli la verità, senza farsi conoscere, se così desidera. Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare, può allora designare al confessore il sacerdote impudico, dandogli licenza di denunciarlo. Vi ha un altro modo di denunciare il reo al superiore; il complice che non sa scrivere, può, con un pretesto qualunque, rivolgersi a persona che sa scrivere, affinchè, gli metta in iscritto il nome del tale sacerdote, dicendo per esempio, che qualcuno glielo richiese. Chiuso e sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore. Il colpevole, redarguito dal superiore, rimprovererà fortemente al complice o alla complice di averlo denunciato!. ma ciò non e un gran male. Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto? Alla 4. obbiezione. Nego la premessa, imperocchè molti colle ragioni, colle preghiere, colle esortazioni, col mostrar loro l'interesse e la salvezza della religione delle anime, si lasciano indurre a rivelare le turpitudini dei sacerdoti. D'altronde, se l'obbiezione reggesse, bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali denuncie. Il confessore, che adempie rettamente il suo incarico deve in questi casi deplorabili, procurare con prudente modo che la denuncia avvenga, o sospendendo o negando l'assoluzione. Se poi accade che un penitente non si possa persuadere con ragione alcuna ch'eglì è obbligato a rivelare, noi pensiamo doversi esso finalmente assolvere, quando però giudichiamo prudentemente ch'egli è in buona fede: non assolvendo in questo caso il penitente si priverebbe esso dei sacramenti, e non si otterrebbe la denuncia del perverso corruttore. Meglio è dunque che il confessore, pur sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però, ch'esso vi è obbligato sotto pena di peccato mortale. Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l'hanno le mogli e le ragazze ch'egli eccitò a cose vergognose, e tutti coloro che ebbero notizia di coteste infamie per altro mezzo che non sia stato quello della confessione. Similmente, per le stesse ragioni, devesi denunciare quel sacerdote, o quel prete qualunque, il quale, per delitti ignoti ai superiori, abbia recato o fosse per recare grave nocumento alla religione o alla salute delle anime. CAPO III. _Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura._ La lussuria consumata, contro natura, è l'emissione del l'umore seminale, in modo non consentaneo alla generazione, avvenga poi esso all'infuori dell'accoppiamento carnale, ovvero nell'accoppiamento stesso. Tre sono le specie di codesta lussuria, cioè: la polluzione, la sodomia e la bestialità. ARTICOLO I.--_Della polluzione_.--La polluzione che chiamasi anche incontinenza secreta, o mollezza[5], è l'emissione del seme umano, all'infuori d'ogni accoppiamento carnale. [5] Il testo latino ha _mollities_ vocabolo che, in italiano, sarebbe forse meglio tradurre colle parole _sensualità semi-libidine_, ma che od ogni modo non renderebbero mai esattamente il significato della _polluzione_ come non lo rendono affatto nè _mollezza_ nè _incontinenza secreta_. Il seme umano è un umore vischioso, destinato dal Creatore alle generazioni e alla conservazione della specie: differisce essenzialmente dall'orina' la quale è una secrezione degli alimenti, che si emette, a sollievo della natura, come gli escrementi. La polluzione si divide in: 1. Semplice e qualificata; 2. Volontaria e involontaria; 3. Volontaria in sè stessa, e volontaria nella sua origine. La polluzione _semplice_ è quella a cui non si aggiunge una estranea malizia: vale a dire, è quella di chi, obbligato a nessun vincolo personale con altri, si abbandona al piacere venereo unicamente con sè stesso. La polluzione dicesi _qualificata_ quando, oltre la sua propria malizia, un'altra ve se ne aggiunge, o da parte d'un oggetto a cui si pensa, o da parte di chi è passivo nella polluzione, o da parte di chi è agente. 1. La polluzione acquista la peccaminosità dell'adulterio, dello incesto, dello stupro, del sacrilegio, della bestialità o della sodomia sè, nel compierla si pensa ad una donna maritata, ad una parente ecc., ecc. Così quegli che desiderando la Beata Vergine, si abbandonasse alla polluzione davanti alla sua statua od immagine, commetterebbe un orribile sacrilegio. 2. La stessa peccaminosità acquista se chi è l'oggetto passivo della polluzione è una persona coniugata, ovvero consacrata a Dio col voto o coll'Ordine sacro. 3. Egualmente, se chi opera la polluzione, è per esempio, un religioso o altro sacerdote. Tutte queste circostanze è necessario rivelare in confessione, perchè fanno cambiare la specie del peccato. La polluzione _volontaria_ è quella che si compie in modo diretto o di cui si cerca volontariamente la causa. È _involontaria_, se avvenga senza la cooperazione della volontà, sia vegliando, sia dormendo. Siccome la polluzione affatto involontaria non può essere un peccato noi qui non ne parleremo se non in quanto può aver relazione a un peccato. Perciò noi tratteremo: 1. Della polluzione volontaria, in sè stessa; 2. Della polluzione volontaria, nella sua origine; 3. Della polluzione notturna; 4. Dei movimenti sregolati; 5. Norme del confessore verso coloro che hanno l'abitudine di darsi alla polluzione. §. 1. _Della polluzione volontaria in sè stessa_. Molti _probabilisti_ negarono seguendo _Caramuel_, che la polluzione fosse per diritto naturale proibita, imperocchè la emissione del seme umano puossi paragonare ad una emissione di sangue, di latte, di orina e di sudore, e per conseguenza, se non la proibisce la legge positiva divina, lecito sarebbe e necessario il compierla ogni qualvolta la natura lo richiedesse. Nessun teologo però è di questo parere. PROPOSIZIONE.--_La polluzione, considerata in sè stessa è un peccato contro natura_. Questa proposizione è provata dalla Sacra Scrittura, dalla autorità di Innocenzo XI, dal consenso dei teologi e dalla ragione. 1. Sacra Scrittura: _I. ai Corint. 6. 9_. «Sappiate che nè i fornicatori, nè gli adoratori d'idoli, nè gli adulteri, nè _i segretamente incontinenti_, nè i sodomisti possederanno il regno di Dio.» _Ai Gal, 6. 19_; «È certo che coloro i quali, come dissi e ripeto, si abbandonano a cose carnali, cioè alla fornicazione, all'impurità, alla impudicizia, alla lussuria e cose simili, non entreranno nel regno di Dio. Colle parole _segretamente incontinenti_ intendesi alludere a coloro che volontariamente si fanno, o si fanno fare da altri delle polluzioni manuali: questa vergogna va certamente collocata a livello delle impurità e delle impudicizie, l'Apostolo dichiarando, che questi peccati escludono dal regno dei Cieli, non li presenta solo come trasgressioni al diritto positivo, ma evidentemente come cose che deturpano la natura. 2. Innocenzo XI condannava, il 2 marzo 1679, la seguente proposizione di _Caramuel_: «La polluzione manuale non è vietata dal diritto naturale, e se Dio non la proibisse, spesso essa sarebbe conveniente e qualche volta obbligatoria.» 3. La ragione: E' certo che fu nella mente del Creatore che la destinazione dell'umore spermatico e d'ognì atto venereo fosse quella di provocare e perpetuare la specie umana. Se si permettesse la polluzione per una volta, non si saprebbe capire la ragione, per cui non si potesse permettere ulteriormente: è appunto per questo che non si può permetterla mai. Di più il piacere annesso alla polluzione volontaria espone al pericolo di contrarne l'abitudine; e noi dimostreremo che è un'abitudine questa gravemente colpevole imperocchè conduce a mali enormi: la polluzione dunque, che avviene all'infuori del naturale accoppiamento, è manifestamente contro natura; lo riconobbero gli stessi Pagani, come appare dalle seguenti parole di Marziale, _Epig. 42_: «_Credimi, la stessa natura t'insegna il vero, o Ponticio; ciò che tu perdi colla polluzione manuale, è un uomo_.» Devesi quindi concludere, non essere mai lecito eccitare direttamente la polluzione, nemmeno collo scopo di conservare la salute e la vita; imperocchè non è egualmente lecito il fornicare, collo stesso scopo. Il paragone col sangue, col latte, coll'orina e col sudore, addotto da _Caramuel_ non regge, imperocchè la destinazione di questi umori è ben diversa da quella dell'umore spermatico. Nè giova dire che è talora permesso cavar sangue dalle vene, o tagliar un membro del corpo ed anche i vasi dello sperma, imperciocchè il sangue e i membri sono parti del corpo, subordinate alla salute dell'individuo, e perciò, per salvarlo, possono benissimo essere lese; ma il seme umano non fu creato per la sanità del corpo, ma per la propagazione della specie. Non si va incontro ad alcun pericolo con una cavata di sangue o coll'amputazione d'un membro: ma non è così colla polluzione. §. _II Della polluzione volontaria nella sua origine_. Si suole distinguere due cause di polluzione, una prossima, e l'altra remota. La causa prossima è quella che porta per se stessa alla polluzione, come il palpeggiare le proprie o le altrui parti genitali il contemplarle, il parlare d'oscenità o amori, il volgere in mente turpi immagini, ecc., ecc. E' causa remota quella che meno direttamente spinge alla polluzione, come sarebbe il bere e il mangiare smoderato, lo studio delle questioni veneree, l'ascoltare i peccati al confessionale[6] ecc., ecc. [6] Preziosa concessione in bocca d'un vescovo: il Sacro Tribunale della Penitenza si schiera imperturbabilmente fra le cause delle polluzioni veneree. Che onore! Queste cause possono essere lecite, venialmente cattive o mortalmente cattive: così, possono sedurre alla polluzione in modo prossimo o in modo remoto. Egli è certo: 1° che quegli il quale volontariamente, anche per un istante, si abbandona al piacere della polluzione, sia pure senza un dato intendimento e per sola causa accidentale, pecca mortalmente: nessuno negherà ciò; 2° che pecca pure mortalmente quegli che dà motivo prossimo, diretto, alla polluzione, come sarebbe, per esempio, toccando o rimirando libidinosamente le proprie o le altrui parti vergognose in modo che sembri si voglia la polluzione, ancorchè ad eccitar questa veramente non si miri. Anche questo è evidente. Esaminiamo ora se la polluzione prodotta da causa lecita, o solo venialmente cattiva, sia peccato e quale peccato. 1. Fare un'azione lecita in se stessa, ma senza necessità o utilità, e che si prevede ch'essa ecciterà una polluzione, è peccato mortale, perchè si coopera efficacemente ad un risultato mortale, senza alcuna ragione scusante. 2. Quegli che per vantaggio proprio o d'altrui fa una azione in sè lecita ma che, per ragione di sue particolari disposizioni, ha una prossima influenza sulla polluzione, pecca mortalmente, semprechè esso sia esposto a dare il suo consenso ad un pericolo prossimo di essa, imperocchè nessuno nega che l'esporsi a tale pericolo sia peccato mortale, a meno che ci sia la scusa di una grave necessità. 3. Se poi urge una grave necessità, e il fine a cui si tende è buono, non v'è peccato, imperocchè è permesso, per grave causa, fare la polluzione in guisa che ne conseguano due effetti, uno buono e l'altro no, e che si dia tutto il proprio assenso al primo, negandolo all'altro. Così un chirurgo, il quale guarda o tocca le parti genitali d'una donna, sia per curarne una infermità o per agevolare un parto, si espone certo all'occasione d'una polluzione, ma esso perciò non pecca, purchè non vi presti consenso alcuno, contuttochè si esponga ad un prossimo pericolo di acconsentirvi. 4. Non pecca colui il quale, per sua o per altrui utilità, fa una azione, dalla quale prevede che ne può seguire una polluzione, alla quale però egli non si mette nel pericolo prossimo di acconsentire, perchè si suppone ch'egli non provi nè secondi il male che ne può venire. Così _S. Tommaso_ e in generale i teologi. E' permesso di studiare le cose veneree, per un fine onesto; di ascoltare le confessioni delle donne: di conversare con esse utilmente e onestamente; di far loro visite; di abbracciarle decentemente come se fossero parenti; di cavalcare; di usare moderatamente delle bibite riscaldanti, prescritte dalla salute; servire gli infermi; metterli nei bagni; esercitare la chirurgia, ecc., benchè si preveda che ne possa seguire polluzione; ma non ci si deve pensare se non col fermo proposito di non acconsentirvi e colla fondata speranza di perseverare in questo proposito. Se però, per nessuna utilità o ben lieve, ci fossero da compiere azioni influenti sulla polluzione, bisogna astenersene; se no, si commetterebbe peccato veniale o mortale, a seconda della gravita o leggerezza della polluzione che si provocherebbe. Per esempio: se l'uso del caffè, dell'acquavite, del vino puro, ecc. non suggerito dalla salute come ordinariamente lo è, eccita in te polluzione, devi astenerti da esso, sotto pena di peccato veniale se l'eccitamento è soltanto probabile, e di peccato mortale se, per qualche causa a te particolare, l'eccitamento è diretto e l'effetto quasi moralmente certo. 5. È peccato mortale fare un'azione venialmente cattiva, la quale influisca in modo prossimo sulla polluzione: ciò risulta da quanto or si dirà. Se alcuno, per ragioni di sua particolare debolezza, è solito provare polluzione guardando voluttuosamente una donna in qualche parte sensuale del corpo; o toccandole una mano; premendole le dita; conversando con lei; abbracciandola onestamente, ma senza una ragione; assistendo a balli, ecc., deve astenersi da tutti codesti atti sotto pena di peccato mortale. 6. Se dei peccati veniali in materia di lussuria, e a più forte ragione in altra materia, influiscono sulla polluzione soltanto remotamente, come, per esempio, se negli atti or ora esposti essa non avvenga che di rado, la castità non si trova che venialmente lesa. Quanto al sapere se essa sarebbe mortalmente violata, o nella polluzione in sè stessa, o nella causa della polluzione medesima, si può rispondere con una duplice negazione: non nel primo caso, quando si suppone mancare qualsiasi assenso _attuale_; non nel secondo caso dell'ipotesi, se la causa è lieve, e quindi soltanto lievemente influisce sulla polluzione. Così pensano, con _S. Tommaso_, molti teologi contro pochi. 7. Un peccato mortale, diverso dalla lussuria, come, per esempio, l'ira, l'ubriachezza, che solo remotamente influisce sulla polluzione, non si considera che come un peccato veniale di lussuria, perchè l'influenza non dovendosi qui riferire che alla ragione, non può che supporsi essere una influenza lieve. Così _S. Lig., l. 3, n. 484_, e molti altri dopo di esso. Evidentemente si dovrebbe dire il contrario, se questo peccato, per speciali circostanze annesse, per esempio la sua frequenza, lo si giudicasse influire sulla polluzione in modo prossimo. § III.--_Della polluzione notturna_. Per polluzione notturna s'intende quella soltanto che avviene nel sonno. Se il sonno è imperfetto, la polluzione può essere semi-volontaria, e non ne conseguirebbe che un peccato veniale. Se poi il sonno è perfetto, la polluzione non è in modo alcuno volontaria, e non ne deriva peccato: non potrebbe essere peccaminosa se non nella sua origine. E' certo che quegli il quale predispone una cosa colla intenzione che da essa derivi una polluzione durante il sonno, per esempio, giacendo in letto in un dato modo, coprendosi ben bene, palpeggiandosi, ecc., pecca mortalmente. Eccettuati questi casi, si deve esaminare quale sia la causa della polluzione notturna e come essa influisca sulla polluzione stessa. Triplice è la causa secondo _S. Tommaso, 22, q. 154, art. 5_, ed altri teologi: corporale, spirituale intrinseca e spirituale estrinseca. I. Cause corporali sono: 1. La sovrabbondanza di materia seminale, della quale la natura, troppo gravata, si scarica colla emissione spontanea; 2. Le immagini della fantasia provenienti dalla stessa sovrabbondanza di materia seminale, o da altra disposizione di corpo; 3. L'intemperanza nel bere e nel mangiare, o le qualità eccitanti dei cibi e delle bevande; 4. I motivi che sciolgono il seme, come, per esempio, l'equitazione, la vista di cose lascive, o il pensare ad esse nella veglia; 5. Un certo prudore di umori, un sangue molto caldo, i nervi irritabili, i palpeggiamenti nei sogni, la morbidezza del letto, ecc.; 6. La debolezza degli organi, che può nascere da un difetto di costruzione, o dalla contratta abitudine alla polluzione; debolezza che frequentemente provoca uno spargimento di seme che spesso reca grave nocumento alla salute. II. La causa spirituale intrinseca, che _S. Tommaso_ chiama _animale_, perchè risiede nell'anima, è il pensiero, prima del sonno, di cose lascive; e vi si comprendono i desideri, le protratte fantasie voluttuose, i cattivi discorsi, il frequentar donne, l'assistere a spettacoli e a balli, la lettura di libri osceni, ecc. III. La causa spirituale estrinseca è opera del Demonio, il quale--secondo _S. Tommaso_ e tutti gli altri dottori--illudendo la immaginazione e commovendo gli spiriti genitali, eccita la polluzione. Questo genere di polluzioni, quando provengono da causa estranea alla volontà, e se vi manca il consenso _attuale_, non si possono imputare a peccato. Similmente non sono peccati le polluzioni che avvengono nel sonno per naturale sovrabbondanza di umore simile, per debolezza di organi, per disposizione nervosa, o per il non soddisfacimento d'un'abitudine, semprechè non nascano con deliberato proposito e non sieno perciò in alcun modo acconsentite. Nelle altre polluzioni è da esaminare se la loro origine sia lecita, se venialmente o mortalmente cattiva, se prossimamente o remotamente influente su di esso: per ciò si giudicherà prudentemente se vi sia peccato e quale peccato sia. Se una cosa, benchè lecita, influisca prossimamente sulla polluzione, non basta la sua utilità, ma richiedesi la necessità, affinchè possa la cosa essere scusata: ove poi l'influenza sia remota, basta una semplice scusa ragionevole. _Si domanda_: 1. Cosa deve fare chi, svegliandosi, si avvede di aver compiuta una polluzione. R. Deve elevare la mente a Dio, invocarlo, fare il segno della santa croce, non compiere cosa alcuna che provochi in seguito l'emissione del seme, rinunciare ad ogni voluttuoso diletto: così operando, può stare colla coscienza tranquilla: ma egli però non è obbligato a far resistenza all'impeto della natura, qualora ei senta che nei vasi spermatici la secrezione dell'umore è già avvenuta; in questo caso è una necessità che l'emissione, subito o no, abbia luogo, altrimenti il seme, già uscito dai reni, si corromperebbe internamente a detrimento della salute. _Si domanda_: 2. Se sia permesso compiacersi della polluzione non colpevole, in quanto essa è di sollievo alla natura, o desiderarla sotto questo rispetto. R. Generalmente i dottori insegnano essere lecito compiacersi dei buoni effetti della polluzione involontaria, sia avvenuta nel sonno, sia nella veglia, perchè sotto questo riguardo, essa non dà un risultato cattivo. E un maggior numero di dottori e con maggiori probabilità insegnano essere lecito per le stesse ragioni, compiacersi di un tale effetto, che la polluzione deve produrre. Ma è lecito compiacersi della polluzione, volontariamente compiuta o da compiersi, considerandola come un sollievo della natura? Molti affermano, e dicono che da nessuna legge essa è proibita: così _S. Tommaso, in 4, Sent. tit. 9, q. I, art. I_, dice: «Se la polluzione si gradisce come una scarica o un sollievo della natura, non credesi che sia peccato.» Si avverta che non dice _se si gradisce l'effetto della polluzione_ ma _se si gradisce solo la polluzione_. Questa opinione sembra a noi molto probabile in teoria, ma molto pericolosa in pratica, e non è quindi a tollerarsi. _Si domanda_: 3. Che si deve dire del gocciolìo! R. Il gocciolìo è una lenta emissione di seme imperfetto o di consimile umore vischioso, senza che vi siano movimenti gravi di concupiscenza. Se ha luogo senza piacere venereo, come se proviene da debolezza d'organi o dal diletto di un prurito insopportabile, lo si deve considerare come si considera l'emissione del sudore: così dicono _Cajetanus_ e i teologi in generale. Ma se avviene volontariamente e copiosamente, o con una notevole commozione degli spiriti genitali, è peccato mortale, perchè implica il pericolo prossimo della polluzione. Così _Sanchez_, _S. Liquori_, ecc. Se poi avviene in modica quantità, senza piacere e senza commozione notevole dello spirito, o non è peccato, se la causa risiede nella ragione e nella utilità, o, tutt'al più, è peccato veniale. Ciò è conseguenza di quanto abbiam detto della polluzione indirettamente voluta. _Si domanda_: 4. Se sia permesso, per opera di medicamenti prescritti dai medici, sciogliere ed espellere il seme morboso, già sciolto dai reni, e perciò implicante pericolo di vera polluzione. R. Generalmente i dottori lo affermano, purchè ciò tenda solo a provvedere alla salute, e la polluzione non sia direttamente eccitata, nè desiderata, nè che vi si acconsenta allorchè avviene all'infuori del desiderio, e infine che il seme sia veramente diventato morboso. Così _Sanchez_, _Layman_, _S. Liquori_, ecc., contro _P. Concina_, _Bonacina_, _La Croix_, _De Lugo_, e molti altri. § IV.--_Dei movimenti disordinati_. Questi movimenti sono certe commozioni delle parti genitali che più o meno dispongono alla polluzione. Possono essere gravi o lievi: sono gravi se inducono un pericolo prossimo di polluzione; lievi, se il contrario. E' peccato mortale il compiacersi volontariamente in questi movimenti, ancorchè sieno lievi e nati involontariamente, imperocchè v'ha qui un piacere venereo che probabilmente non implica _leggerezza di materia_, ed induce nel grave pericolo di andare più oltre. A più forte ragione sarebbe peccato mortale l'eccitarli deliberatamente Vanno poi immuni da peccato, se essi non dipendono dalla volontà nè in se stessi, nè nella loro causa, come spesso avviene, e se non vi si acconsente menomamente. Ove poi la causa di essi sia stata deliberatamente predisposta, bisogna considerarli come polluzione indirettamente voluta, con questa differenza, che la polluzione è sempre una cosa grave, mentre i movimenti possono essere talmente leggeri e così lontani dal pericolo di polluzione, da doversi considerare come piccoli peccati, poco curandosi altresì della loro origine, purchè questa sia onesta. Or si domanda specialmente, cosa si debba fare quando tali movimenti nascono senza colpa. E' certo, come già dicemmo, che non si può acconsentire volontariamente ad essi se non peccando mortalmente. Ciononpertanto, non conviene opporre ad essi una forte resistenza, imperocchè in allora lo stesso ritegno infiamma la fantasia e per relazione simpatica, eccita maggiormente gli spiriti genitali. La cosa più sicura è dunque quella d'invocare con calma Iddio, pregare la Beata Vergine, l'Angelo custode, il proprio patrono egli altri santi, fuggire gli oggetti pericolosi, distogliere tranquillamente il pensiero da idee oscene e portarlo su altre cose, applicarsi seriamente ad affari diversi e in ispecial modo a quelli che maggiormente distraggono. _Si domanda_ se il rimanere indifferente ai movimenti di concupiscenza nati involontariamente, nè approvandoli, nè disapprovandoli, sia peccato e quale peccato. R. 1. Tutti ritengono che tale indifferenza è almeno un peccato veniale, perchè il pensiero sarebbe obbligato di provare della ripugnanza pei movimenti disordinati della concupiscenza. 2. _Sanchez_, _S. Liguori, l. 5, n, 6_, e molti altri dicono che questo peccato, escluso il pericolo prossimo di polluzione, è solamente veniale, perchè--dicono--i movimenti disordinati devono essere respinti per la ragione che è a tenersi inducano alla polluzione o sveglino il consenso della volontà al piacere venereo Ora, se pericolo non esiste od è remoto, l'obbligo d'evitarlo non è grave: ma essi affermano che, sotto pena di peccato mortale, c'è l'obbligo di resistere positivamente non foss'altro per senso di rincrescimento, se vi ha pericolo prossimo o di cadere nella polluzione o di acconsentire al piacere venereo. Altri generalmente insegnano che la indifferenza da un lato congiunta d'altro canto con una piena attenzione a questi movimenti disordinati, benchè sieno lievi, è peccato mortale, tanto per la loro disordinatezza, quanto pel pericolo che vi ha di acconsentirvi. Così _Valentia_, _Lessius_, _Vasquez_, _Concina_, _Billuart_, e nella pratica _Habert_, _Collet_, _P. Antoine_, _Dens_, ecc. E' cosa pericolosa il trasgredire in pratica questa sentenza, benchè il parere contrario, considerato teoreticamente non manchi di probabilità: richiedesi dunque che un positivo rincrescimento, almeno virtuale risieda nel pensiero, verso questi movimenti disordinati, sorti all'infuori della volontà, Questo rincrescimento si ha come sufficiente, quando la volontà opponesi con fermo proposito al piacere venereo, disdegna i movimenti voluttuosi e si rivolge ad altro. Quanto or s'è detto, non lo intendiamo detto per coloro che scrupolosi per un nonnulla, sono troppo solleciti a tormentare la propria coscienza, affannosamente scrutando se abbiano o no prestato un consenso, molto più che, così operando, non fanno che esporsi viemaggiormente agli stimoli della carne e perpetuarne quasi la loro efficacia: abbiano costoro il fermo proposito di vivere sempre castamente, sdegnino i movimenti disordinati e non si preoccupino menomamente delle regole che soglionsi seguire negli esami di coscienza e nella confessione; l'esperienza prova essere questo il mezzo più sicuro e più breve per liberarsi da scrupoli mal fondati. § V.--_Norme dei confessori verso coloro che si danno alla polluzione_. Non vi ha vizio più nocivo, sotto qualunque aspetto, ai giovani, e specialmente se maschi, di quello della polluzione, imperocchè, presi da questa prava consuetudine, indurano lo spirito, inebetiscono, dispregiano la virtù, disdegnano la religione; la loro indole diventa malinconiosa, incapace di energia, inetta a qualsiasi proposito tenace; le forze del corpo mancano, gravi infermità sopravvengono, si appalesa una caducità prematura, e spesso si muore di morte vergognosa. Gli spaventosi effetti della _masturbazione_, descritti da _Ippocrate_, ce li riferisce _Buchanan, t. 4, p. 567_: «Questa malattia nasce dal midollo spinale; essa colpisce i giovani sposi ed i libidinosi; non hanno febbre, e, benchè mangino bene, dimagrano e si consumano; par loro di sentire come un formicolìo scendere dalla testa lungo la spina dorsale. Ogniqualvolta essi emettono gli escrementi ed orinano, perdono abbondantemente un umore seminale acquoso; sono inetti alla generazione; spesso, nei loro sogni, sono intenti all'atto venereo; le passeggiate, specialmente lungo le strade faticose, li scalmanano, li prostrano, e procacciano ad essi pesantezza di capo e susurrii nelle orecchie; infine una febbre acuta termina i loro giorni.» Egualmente _Aretes_, medico greco, vivente al tempo di Trajano, dice, _l. 2, c. I_; «I giovani, dediti a questo vizio, vanno soggetti alle malattie e alle infermità dei vecchi; diventano pallidi, lascivi, cupidi, sfibrati, pigri, stupidi, ed anche imbecilli; il loro corpo s'incurva, le loro gambe più non li reggono; sono malcontenti di tutto, inabili a tutto, e molti cadono nella paralisia.» Questi giudizii fondamentali, tramandatici da medici antichi, sono ammessi pure da tutti i medici più recenti, e vengono confermati da un'infinità di fatti, di cui noi ne riferiremo alcuni. _Hoffman_, celebre professore di medicina in una università della Germania, nel suo Trattato _Delle malattie provenienti dall'abuso dei piaceri dell'amore_, riferisce «che un giovane di 18 anni, il quale amoreggiava carnalmente con una fantesca, fu colto tutto ad un tratto da debolezza e da fremito generale in tutti i suoi membri; aveva il viso rosso e i polsi debolissimi. In brev'ora si riuscì a toglierlo a questo stato, ma egli restò sempre afflitto da un languore generale.» Tissot, _Dell'onanismo, p. 33_, così descrive un giovane, pel quale fu richiesta la sua cura: «La prima volta ch'io vidi questo disgraziato, ne fui spaventato. «Sentii più che mai allora la necessità di dimostrare ai giovani l'orrendo precipizio nel quale volontariamente si gettano, abbandonandosi a questo vizio vergognoso. «L. D*, orologiaio, fu savio e prosperoso fino all'età di 17 anni. A quest'epoca si abbandonò alla masturbazione, ch'egli replicava consecutivamente perfino 3 volte; l'emissione del seme era sempre preceduta e accompagnata da un leggero offuscamento del pensiero e da un movimento convulsivo nei muscoli estensori della testa, i quali la tiravano indietro, mentre che il suo collo gonfiavasi straordinariamente «Non era ancora trascorso un anno, ch'egli cominciò a sentire una grande debolezza dopo ogni polluzione; la sua immaginazione, tutta in balìa a queste oscenità, non era più capace d'altre idee; e la rinnovazione dei suoi atti colpevoli divenne ogni giorno più frequente, fino a che si trovò in uno stato che faceva temere che morisse. «Troppo tardi egli se ne impensierì; il male era già andato troppo oltre, ed egli non poteva più essere guarito; le parti genitali eransi fatte così irritabili e così deboli che, anche senza l'azione sua personale, i vasi spermatici vuotavansi da sè. La menoma irritazione provoca all'istante il più completo eretismo, il quale era immediatamente seguito da un'emissione di seme, ciò che aumentava quotidianamente la sua debolezza. «L'organo ch'egli, sulle prime, non provava che durante la polluzione, e che cessava con essa, divenne abituale, e ne era preso spesso senza alcuna causa apparente, in modo sì violento che, durante l'accesso, che talora durava 15 ore e non mai meno di 8, provava in tutta la parte posteriore del collo dei dolori così forti, che ordinariamente gli strappavano non dei gridi, ma degli urli; e in questo frattempo non gli era possibile mandar giù per bocca alcunchè di liquido o di solido. «La sua voce era diventata rauca; la respirazione, impedita; le forze gli mancarono totalmente. «Obbligato a rinunciare alla sua professione, inetto a tutto, oppresso dalla miseria, languì, quasi senza soccorso alcuno, per qualche mese: povero disgraziato! tanto più da compiangere, in quanto che, un resto di memoria (che non tardò però a svanire) era ancor là per rammentargli continuamente le cause del suo malore, accrescendolo con tutto l'orrore dei rimorsi! «Informato del suo essere, mi recai presso di lui; più che un individuo vivente, trovai un cadavere sdraiato su un pagliariccio, magro, pallido, sudicio, puzzolente, quasi incapace d'ogni movimento: spesso gli colava dal naso un sangue smorto e acquoso; e continuamente gli usciva dalla bocca una bava. Colto da diarrea, egli emetteva gli escrementi in letto, senza addarsene. Lo spargimento dell'umore seminale era continuo; i suoi occhi caccolosi, torbidi e spenti, non avevano più la facoltà di girare; il polso era estremamente debole, ma pronto e frequente; la respirazione, molto imbarazzata; la magrezza, estrema, eccettuati i piedi, i quali cominciavano a diventare tumidi, molli e seriosi. «Il disordine dello spirito non era minore: non aveva più idee, più memoria; inetto a leggere due frasi; senza riflessione, senza inquietudine sulla sua sorte; non aveva altra sensazione che quella del dolore, la quale lo assaliva penosamente, ogni tre giorni almeno. Era un essere molto al di sotto del bruto, ed offriva in sè uno spettacolo, di cui è difficile immaginare tutto l'orrore. Molto a stento si poteva riconoscere ch'egli una volta aveva appartenuto alla specie umana... Morì dopo poche settimane (giugno 1757) col corpo ch'era tutto un tumore molle e sieroso.» E Buchan, _t. 2, p. 202_, dice: «La maggior parte dei giovani che si dànno alle donne e al vizio vergognoso della masturbazione, non vi rinunciano ordinariamente se non quando le forze ad essi più non lo permettono, ma allora la malattia è già diventata incurabile. Io ho visto di ciò un esempio eloquente in un giovane di 22 anni, il quale, malgrado i consigli di savie persone, e di persone che pareva esercitassero maggior autorità su di lui, perdurò costantemente nella mala abitudine, e vi si abbandonava perfino in quel tempo nel quale i medici lo sottoponevano ad una cura per guarirlo dalla malattia. Egli morì miseramente, senza che gli si sia potuto procurare un sollievo.» I confessori dunque devono colle cure più sollecite tentare di prevenire questa pessima abitudine o di svellerla in coloro ch'essi stimano l'abbiano già contrata. Si guardino bene però, interrogando i giovani, e spcialmenmte le fanciulle, di non maliziare imprudentemente la loro immaginazione e di non essere causa, come spesso avviene,[7] di lussuria nei penitenti. Meglio sarebbe esporsi al pericolo di non ottenere una confessione intera, che contaminare delle anime od offenderla a scapito della religione. [7] Si noti bene questo: _come spesso avviene_, confessato da un Monsignore. Per scoprire, senza pericolo, se vi abbia polluzione, giova procedere in questo modo: interrogare dapprima il penitente sui pensieri, sui discorsi lascivi, sulle nudità al cospetto di altre persone, sui toccamenti compiuti sopra se stessi o sopra altri, ovvero compiuti da altri su noi con nostro assenso. Se il penitente non è ancor giunto alla pubertà, non dev'essere interrogato intorno alla polluzione, imperocchè è probabile ch'egli non la conosca, a meno che la di lui corruzione non appaia manifesta da evidenti indizî. Se egli è poi pubere, ed abbia avuto contatti impudichi con altre persone, specialment se questo avevano più anni di lui, ovvero se abbia giaciuto in letto con esse, è moralmente certo che avvenne spargimento di seme, ed è facile capire che ci fu polluzione. Non pertanto, il confessore può domandare, senza commetere imprudenza: «Avete voi provato dei movimenti nel corpo (o nella carne?) e un piacere giocondo nelle vostre parti segrete e una cessazione di quei movimenti appena cessato il piacere?» Se il penitente risponde affermativamente, è ragionevole l'ammettere che ci fu polluzione, imperocchè la vivacità di quei movimenti, congiunta a quel dato piacere, indica chiaramente che ci fu effusione di seme. Nei maschi, l'effusione è sempre esterna: ma nelle femmine, se è vero--come sembra probabile--ch'esse non abbiano sperma, la polluzione si effettuerebbe in altro modo. Per causa di movimenti disordinati, si verifica spesso nelle donne un flusso interno e ben raramente esterno, di una specie di umore mucoso, che facilmente si spiega riflettendo che esse provano una sensazione vivamente voluttuosa. Peccano mortalmente le donne che eccitano in sè questo flusso o questi movimenti venerei, oppure volontariamente se ne compiacciono. Ma il confessore, saputi con discrezione da una penitente questi movimenti e contatti libidinosi, deve cautamente astenersi da ulteriori interrogazioni offensive al pudore. Se si ascolta un maschio che abbia fatto delle oscenità con altri più in età di lui, siccome è probabilissimo ch'egli li abbia visti ad emettere l'umore seminale, così e permesso chiedergli se abbia provato qualche cosa di simile anch'esso. Alla polluzione chiaramente verificata bisogna applicare convenienti rimedi: fisici e morali. I rimedi fisici possono essere utili per guarire dalle pulluzioni volontarie e involontarie; essi consistono in una grande temperanza, in un riguardoso metodo di vita, nell'astinenza da alimenti calorosi e da liquori molto spiritosi, nel far uso di acqua e di latte, giacere su letto non soffice e dormirvi poco, immergersi in bagni freddi, ed altri rimedi che i medici sogliono suggerire, ma che però raramente sono efficaci. I rimedi morali sono specialmente, il fuggire gli oggetti che sogliono indurre nella mente idee lascive, il vegliare sopra sè stessi; padroneggiare i sensi; mortificare la carne; meditare sui mali che provengono dall'abitudine delle polluzioni; pensare alla morte, al giudizio di Dio, all'inferno, all'eternità; fuggire l'ozio, la taciturnità, la solitudine; pregare e frequentare confessori, ecc., ecc. I confessori possono anche prudentemente consigliare ai giovani molto corrotti la lettura di llbri, scritti su tale argomento da medici, come, per esempio, l'_Onanismo_ del _Tissot_, e meglio ancora l'opuscolo del _Doussin-Dubreoil_, intitolato: _Pericoli dell'Onanismo_: quest'ultimo libro può essere indicato, come rimedio, ai giovani corrotti, senza pericolo alcuno. L'esecranda abitudine della _masturbazione_, se è inveterata fa veramente disperare i confessori; ed è infatti assai difficile il giudicare prudentemente se possano o debbano essere ammessi al sacramento della Penitenza e della Eucaristia quei penitenti che si danno in balìa a questo vizio: è a temersi finalmente che, trattandoli severamente, non si accostino più ai sacramenti e si facciano peggiori: trattandoli d'altra parte con soverchia indulgenza, potrebbero addormentarsi placidamente nel fango di cotesto vizio. E' necessario per ciò usare somma prudenza e gran zelo, affinchè questi infelici penitenti s'accostino di frequente al sacro tribunale della penitenza per esempio, ogni settimana, si dolgano delle colpe commesse, e rinnovino sovente il buon proposito di non più peccare. Bisogna star bene attenti se le ricadute avvengono: 1° per malizia, trascuranza o difetto di volontà; 2° ovvero per infermità o violenza di tentazione. Nel primo caso, si deve differire l'assoluzione fino che appaia una vera emenda; nel secondo, questi disgraziati penitenti, lottanti contro una tirannica libidine, e veramente contriti, devonsi soccorrere ammettendoli alla grazia dell'assoluzione e della sacra Eucaristia. Con queste norme si diminuiranno a poco a poco le ricadute e si cancellerà l'abitudine. Diversamente, un soverchio rigore li allontanerebbe dai sacramenti, li getterebbe nel baratro della corruzione, e non splenderebbe più speranza alcuna di emendamento. Perciò sarebbe cosa eccessiva e spesso pericolosa una sospensione dei sacramenti per due mesi, senza una nuova ricaduta, come vogliono _Juenin_, _Collet_ e pochi altri.--_S. Liquori, t. 6, n. 463_ e molti altri dopo di lui pensano che la sospensione anche di un solo mese è troppo lunga, e che per ciò l'assoluzione in questi casi non deve essere differita oltre gli otto, i dieci o, al sommo, i quindici giorni, semprechè v'abbiano segni di vero pentimento. Non si può tuttavia determinare, come norma generale, il tempo della dilazione: dipenderà dalla prudenza del confessore accorciarlo o allungarlo secondo che stimerà più conveniente alla correzione del penitente. Si avverta bene però, che quei poveri peccatori che desiderano sinceramente di salvarsi, non devono essere messi a fascio cogli induriti nella colpa, nè gettati nella disperazione da una intempestiva severità: a ciò devono star bene attenti i confessori e agire con somma prudenza. Talvolta devesi consigliare il matrimonio a coloro che possono contrarlo, essendo esso l'unico rimedio, o almeno il più efficace. Si deve procedere poi colla massima cautela quando si ha a fare con giovani che stanno per far voto di perpetua continenza. Coloro che sono ingolfati nel vizio della polluzione abbandonandovisi di frequente, ordinariamente prometterebbero di darsi alla castità emettendo un voto spensierato, non maturato, imprudente; essi devono per ciò essere dissuasi dalla professione religiosa e molto più dallo stato clericale, a meno che non dieno segni straordinari di conversione, e colla lunga prova di molti anni dimostrino fermezza di proposito ed offrano pegno di perseveranza. ARTICOLO II.--_Della sodomia_.--Quella mostruosa nequizia, che prende il nome dagli abitanti della città di Sodoma, è così definita da _S. Tommaso, 2, 2, q. 154, art. II_: _Accoppiamento carnale, usando indebitamente del sesso, come fra uomo e uomo, fra donna e donna_. La enormezza di questa iniquità è potente: 1. Per l'orrore che eccita universalmente; 2. Per la sua deformità, vera e manifesta; 3. Per le punizioni inaudite, inflitte da Dio alle cinque città insozzate da questa contaminazione (_Gen., cap. 19_); 4. Per l'epistola di _S. Paolo ai Romani, l. 18 e seg._, che dice, essere stati dati in balìa i Pagani a passioni ignominiose, ad azioni sconvenienti, a brame ardenti, tra femmine e femmine, tra maschi e maschi, in punizione della loro superbia; 5. Per le gravi pene decretate nel Diritto canonico, e specialmente nella bolla _Horrendum illud scelus_ di Pio V contro i preti sodomi; 6. Per lo zelo veemente con cui tutti i santi Padri della Chiesa inveirono contro questo delitto.--_S. Ciro, nell'omelia 14, epist. ai Rom._, fulmina i sodomiti colla sua eloquenza, e prova essere essi assai più bruti dei cani. Non importa sapere ove avvenga il contatto venereo fra maschi o fra femmine, se cioè nelle parti davanti o nelle parti di dietro, o in qualsiasi altro posto del corpo, imperocchè la peccaminosità della sodomia consiste nella voglia di usare indebitamente del sesso, e, generalmente, è compiuta, per esempio, coll'applicazione della propria parte genitale al corpo di persona di eguale sesso, _giacendo assieme come se si trattasse di far un accoppiamento carnale_. Perciò non si reputa sodomia, perchè non vi sarebbe concubito, la semplice applicazione delle mani, dei piedi o della bocca alla parte genitale dell'altro, benchè avvenge la polluzione nell'una e nell'altra persona. La sodomia implica la malizia che è nell'adulterio, nell'incesto, nel sacrilegio, secondo che i sodomiti sieno coniugi, consanguinei, affini, o consacrati a Dio. Non pochi teologi dicono che il penitente è tenuto a dichiarare se nell'atto della sodomia è stato attivo o passivo, perchè altro è lasciarsi volontariamente sodomitare, altro è prender parte attiva alla sodomia in altrui. Nel caso poi dell'uomo, passivo--e della donna, attiva, lo invertimento della natura sarebbe ancor più grave. Molti autori però, con maggior probabilità, negano essere necessaria la dichiarazione di queste particolarità essendo sufficentemente indicata la qualità del peccato dalla semplice confessione del fatto. Così pensa puranco il _P. Concina_, non sospetto di soverchia indulgenza. Siccome in questa materia è convenientissimo evitare le questioni superflue, così noi ci asteniamo sempre da simili interrogazioni. V'ha una specie di sodomia, che può accadere anche fra persone di sesso diverso, quando il commercio carnale avviene all'infuori dell'accoppiamento delle parti genitali, per esempio, quando si mettono in opera la parte deretana, la bocca, le mammelle, le coscie, ecc. Benchè questo genere d'infamia non sia punito egualmente come la sodomia propriamente detta, è certo ch'esso è sempre una grande ignominia contro natura. Nella nostra diocesi entrambe codeste sodomie, ancorchè non consumate, ma solo tentate con qualche atto che condurrebbe ad esse, è un caso riservato. ARTICOLO III.--_Della Bestialità_.--La bestialità è l'unione carnale con un essere che non è della specie umana. Così _S. Tommaso_. Esso è un gravissimo peccato, secondo il _Levit. 20, 15 e 16_, che dice: «Chiunque si accoppierà carnalmente con un giumento o con una pecora, sarà punito colla morte: sarà uccisa eziandio la bestia. La donna che si sarà accoppiata con un giumento, muoia con esso. Che il loro sangue ricada sul loro capo.» Questo nefando delitto, essendo, secondo le regole della ragione, assai più esiziale di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato gravissimo ed è da tutti abborrito. Un tempo le leggi civili condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava di perpetrare tanta nequizia. Oggi, il colpevole di questo o di consimile delitto, perpetrato in pubblico, verrebbe condannato alla pena del carcere e ad una multa pecuniaria. La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura del peccato, imperocchè la malvagità di esso risiede nel disordine contro natura. Non è quindi necessario enunciare in confessione la specie, il sesso o altre qualità della bestia, ma soltanto se il delitto fu consumato colla effusione del seme, ovvero se fu solo tentato. In qualunque modo, è questo, nella nostra diocesi, un caso riservato. Tutti i teologi parlano dell'unione con il Demonio in forma d'uomo, di donna o di animale, ovvero raffigurato semplicemente nella immaginazione, e dicono essere consimile tale peccato al peccato della bestialità, e siccome esso implica una malizia particolare, deve questa essere confessata; la malizia è qui _una superstizione consistente in un patto con il Demonio_. In questa nefandezza rinvengonsi necessariamente due specie di malizia, una contro la castità, l'altra contro la religione. E' chiaro poi, che se un atto sodomitico si compie col Demonio sotto la forma apparente d'uomo, è questa una terza specie dello stesso peccato. Se il Demonio si presenta sotto l'aspetto d'una consanguinea o di una donna maritata, vi ha incesto o adulterio; se invece sotto l'aspetto di un animale, vi ha bestialità. L'orrore che ispira un fatto incredibile, quale è quello del congiungimento carnale col cadavere di una donna, ci costringe a chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale congiungimento. Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità, altri fra quelli di fornicazione, ed altri finalmente fra i peccati di polluzione. E' tanto orribile questo delitto che, messa in disparte la questione speculativa, a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta devesi necessariamente dichiarare in confessione, come devesi dichiarare se questa donna, in vita, era una consanguinea, un'affine, una donna maritata, o una professante voto religioso. CAPO IV. _Dei peccatori di lussuria non consumata._ E' lussuria non consumata quella che non va fino alla emissione dell'umore seminale. E' lussuria non consumata: i pensieri voluttuosi; i baci, i contatti e gli sguardi impudichi; gli abbigliamenti femminili, le pitture e le sculture che sono indecenti; i discorsi e i libri osceni; le danze, i balli e gli spettacoli. Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico. ARTICOLO I.--_Diletti voluttuosi del pensiero_.--Sotto questo titolo comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria, cioè, desiderî, compiacenze e voluttà della immaginazione. Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un'azione cattiva, per esempio, alla fornicazione, o che cerca veramente di compierla, e allora il desiderio si chiama _efficace_. Il desiderio è invece _inefficace_ quando, pensando al conseguimento di una data cosa, si dice fra sè, per esempio: «Io vorrei fornicare con quella tal persona», sapendo che ciò è impossibile. Il desiderio dunque riguarda sempre il futuro. La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato, ed è la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione, come, per esempio, il compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale. Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto, in una data occasione, una cosa cattiva, per esempio, sedotta una ragazza, allorchè si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla. La voluttà immaginativa[8] (pensieri voluttuosi è il libero compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s'immagina reale, senza però che vi sia il desiderio di effettuarla; per esempio, allorchè colla immaginazione si finge di fornicare; e senza aver l'intenzione di compiere realmente l'atto, ci compiaciamo, con libero assenso, nella sua apparente illusione. [8] Il testo latino ha _delectatio morosa_, che, essendo un termine tecnico della Teologia morale, si suole anche tradurre in italiano letteralmente colle parole _dilettazione morosa_. Noi in testa al presente articolo, lo traducemmo colle parole: _Diletti voluttuosi del pensiero_. Questa _dilettazione_ dicesi _morosa_[9], non per la durata reale del compiacimento, poichè basta un unico istante per consumare internamente ll peccato, ma perchè il pensiero si sofferma e riposa su qualla idea, che si sa essere peccato. [9] Da _mora_ che vuoi dire _indugio_: da ciò, il termine legale, _essere in mora_. (_Nota del traduttore_). Ciò detto: 1. E' certo che il desiderio d'una cosa cattiva é peccato della stessa indole e della stessa specie della cosa che si desidera, perchè la volontà è la sede del peccato; e dove esiste desiderio di conseguire una cosa cattiva, la volontà è piena. Da ció consegue che questo peccato si specifica considerandone l'oggetto. Le qualità dell'oggetto dasiderato e le sue circostanze che mutano la specie del peccato, o lo aggravano senza mutarnè la specie, devonsi dichiarare in confessione; per esempio, l'aver desiderato una consanguinea o una affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al grado della consanguineità o della affinità, ancorchè, per un'astrazìone dèlla mente, si sia desiderato l'abbracciamento carnale senza badare al vincolo dl consanguineità o di affinità, imperocchè la malizia dell'incesto non può essere, per astrazione, separata dall'oggetto ma la cosa sarebbe altrimenti, se il penitente ignorasse la circostanza della consanguineità o dell'affinità. Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che ha desiderato, cioè se desiderò l'accoppiamento carnale, o dei semplici contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche modo vincolata, ecc. 2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto stesso, imperocchè la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di tutte le sue circoetanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la malizia. Dicasi lo stesso,--ed è evidente,--se alcuno si duole di non aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata. 3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della mente in una cosa venerea che la immaginazione si figura come reale. In questo caso, la cosa è mortalmente cattiva. e quegli che con libero consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare realmente contraviene per ciò stesso alla legge di Dio. Nel libro _Della Sap., l. 3._ leggesi: «I pensieri cattivi separavo da Dio;» e nei _Proverbii, 4, 23_: «Poni ogni cura a conservare intatto il tuo cuore.» Molti autori dicono che la _dilettazione morosa_ non si qualifica per l'oggstto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò differisce dal _desiderio_. La ragione di questa differenza è, che il _desiderio_ mira l'oggetto reale e trae con sè necessariamente tutte le note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi particolare astrazione, mentre la semplice _dilettazione_ risiede nel semplice oggetto immaginato. Perciò, quegli che volontariamente si diletta nel pensiero dell'abbracciamento carnale con una donna maritata,